Art. 10 
 
 
                          Norme transitorie 
 
  1. La maggiorazione riconosciuta ai biocarburanti di  cui  all'art.
33 comma 4 del decreto legislativo 30 marzo 2011 n. 28, relativamente
ai biocarburanti immessi in consumo dal 1° gennaio 2012 alla data  di
cui al successivo comma 2, e' contabilizzata anche in mancanza  dell'
accreditamento previsto dall'art. 2 comma 2, 3 e 4. 
  2. Per il 2012 non e' necessario  procedere  all'accreditamento  di
cui all'art. 2 comma 2.  Per  il  2013  l'istanza  di  accreditamento
prevista dall'art. 2 comma 2 deve essere presentata entro  90  giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 
  3. Per il 2013 i termini indicati dall'art. 2  comma  3  e  4  sono
prorogati rispettivamente a 105 giorni ed a 120 giorni dalla data  di
entrata in vigore del presente decreto. 
  4. Il Ministero delle politiche agricole,  alimentari  e  forestali
assicura il necessario collegamento per il trasferimento di tutte  le
informazioni disponibili presso la stessa amministrazione fino al  31
dicembre 2012 al Ministero dello sviluppo economico.