Art. 10 Norme transitorie 1. La maggiorazione riconosciuta ai biocarburanti di cui all'art. 33 comma 4 del decreto legislativo 30 marzo 2011 n. 28, relativamente ai biocarburanti immessi in consumo dal 1° gennaio 2012 alla data di cui al successivo comma 2, e' contabilizzata anche in mancanza dell' accreditamento previsto dall'art. 2 comma 2, 3 e 4. 2. Per il 2012 non e' necessario procedere all'accreditamento di cui all'art. 2 comma 2. Per il 2013 l'istanza di accreditamento prevista dall'art. 2 comma 2 deve essere presentata entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 3. Per il 2013 i termini indicati dall'art. 2 comma 3 e 4 sono prorogati rispettivamente a 105 giorni ed a 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 4. Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali assicura il necessario collegamento per il trasferimento di tutte le informazioni disponibili presso la stessa amministrazione fino al 31 dicembre 2012 al Ministero dello sviluppo economico.