Art. 2 
 
 
                            Maggiorazione 
 
  1. La maggiorazione riconosciuta ai biocarburanti di  cui  all'art.
33, comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 e successive
modificazioni, matura per  le  immissioni  in  consumo  effettuate  a
decorrere dal 1° gennaio  2012  e  fino  al  31  dicembre  2014,  nel
rispetto delle modalita' stabilite dal presente decreto. 
  2. I soggetti titolari di impianti di produzione  di  biocarburanti
di cui all'art. 1, comma 1, lettera a) e lettera  b),  che  intendono
ottenere il riconoscimento delle maggiorazioni di  cui  al  comma  1,
devono presentare entro il 31 gennaio di  ogni  anno,  un'istanza  di
accreditamento al Ministero  dello  sviluppo  economico,  tramite  un
apposito registro telematico  di  accreditamento  predisposto  a  tal
fine,  entro  60  giorni  dall'entrata   in   vigore   del   presente
provvedimento. 
  3. Il Ministero dello sviluppo economico, verifica sulla banca dati
«SEED (System for the Exchange of Excise Data) on Europa» entro il 28
febbraio di ogni anno, l'effettiva esistenza  dei  codici  di  accisa
comunicati. 
  4. Il Ministero dello sviluppo economico pubblica sul proprio  sito
web l'elenco degli impianti accreditati entro il  31  marzo  di  ogni
anno.