Art. 2 Maggiorazione 1. La maggiorazione riconosciuta ai biocarburanti di cui all'art. 33, comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 e successive modificazioni, matura per le immissioni in consumo effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2014, nel rispetto delle modalita' stabilite dal presente decreto. 2. I soggetti titolari di impianti di produzione di biocarburanti di cui all'art. 1, comma 1, lettera a) e lettera b), che intendono ottenere il riconoscimento delle maggiorazioni di cui al comma 1, devono presentare entro il 31 gennaio di ogni anno, un'istanza di accreditamento al Ministero dello sviluppo economico, tramite un apposito registro telematico di accreditamento predisposto a tal fine, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento. 3. Il Ministero dello sviluppo economico, verifica sulla banca dati «SEED (System for the Exchange of Excise Data) on Europa» entro il 28 febbraio di ogni anno, l'effettiva esistenza dei codici di accisa comunicati. 4. Il Ministero dello sviluppo economico pubblica sul proprio sito web l'elenco degli impianti accreditati entro il 31 marzo di ogni anno.