Art. 4 
 
 
Certificazione  di  immissione  in  consumo  di   biocarburanti   che
                   beneficiano della maggiorazione 
 
  1. Verificato il rispetto delle disposizioni stabilite dal presente
decreto e  delle  pertinenti  disposizioni  di  cui  al  decreto  del
Ministro delle politiche agricole alimentari e  forestali  29  aprile
2008, n. 110, e successive modificazioni il Ministero dello  sviluppo
economico, - ai sensi del comma 5-sexies  dell'art.  33  del  decreto
legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e successive modificazioni  -  entro
il 3 I maggio di  ogni  anno,  a  decorrere  dal  2013,  rilascia  ai
soggetti obbligati di cui all'art. 2, comma 1, lettera d) del decreto
del Ministro delle  politiche  agricole  alimentari  e  forestali  29
aprile 2008, n. 110, che  hanno  immesso  in  consumo  biocarburanti,
prodotti in stabilimenti  ubicati  in  Stati  dell'Unione  europea  e
utilizzando materia prima proveniente da coltivazioni effettuate  nel
territorio dei medesimi Stati, o utilizzati al di fuori della rete di
distribuzione dei carburanti, purche' la percentuale di biocarburante
impiegato sia pari al 25%, un certificato di  immissione  in  consumo
che tiene conto della maggiorazione riconosciuta ai biocarburanti  di
cui all'art. 33, comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28
e successive modificazioni.