Art. 4 Certificazione di immissione in consumo di biocarburanti che beneficiano della maggiorazione 1. Verificato il rispetto delle disposizioni stabilite dal presente decreto e delle pertinenti disposizioni di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 29 aprile 2008, n. 110, e successive modificazioni il Ministero dello sviluppo economico, - ai sensi del comma 5-sexies dell'art. 33 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e successive modificazioni - entro il 3 I maggio di ogni anno, a decorrere dal 2013, rilascia ai soggetti obbligati di cui all'art. 2, comma 1, lettera d) del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 29 aprile 2008, n. 110, che hanno immesso in consumo biocarburanti, prodotti in stabilimenti ubicati in Stati dell'Unione europea e utilizzando materia prima proveniente da coltivazioni effettuate nel territorio dei medesimi Stati, o utilizzati al di fuori della rete di distribuzione dei carburanti, purche' la percentuale di biocarburante impiegato sia pari al 25%, un certificato di immissione in consumo che tiene conto della maggiorazione riconosciuta ai biocarburanti di cui all'art. 33, comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 e successive modificazioni.