Art. 5 
 
 
         Modalita' per il riconoscimento della maggiorazione 
 
  1. Hanno diritto alla maggiorazione  i  biocarburanti  prodotti  in
impianti, operanti in regime di deposito fiscale, ubicati negli Stati
dell'Unione europea e che utilizzino  materia  prima  proveniente  da
coltivazioni effettuate nel territorio dei medesimi Stati. 
  2. Il rispetto dei requisiti di  provenienza  e  di  tracciabilita'
delle materie prime utilizzate per la produzione dei biocarburanti di
cui   al   comma   precedente,   deve   essere   garantito   mediante
l'applicazione di quanto previsto dall'art.  11,  commi  1  e  2  del
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e
del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico  e  il
Ministro delle politiche  agricole  alimentari  e  forestali  del  23
gennaio 2012, e successive modificazioni, emanato ai sensi  dell'art.
2, comma 6, lettera a) del decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 55.