Art. 5 Modalita' per il riconoscimento della maggiorazione 1. Hanno diritto alla maggiorazione i biocarburanti prodotti in impianti, operanti in regime di deposito fiscale, ubicati negli Stati dell'Unione europea e che utilizzino materia prima proveniente da coltivazioni effettuate nel territorio dei medesimi Stati. 2. Il rispetto dei requisiti di provenienza e di tracciabilita' delle materie prime utilizzate per la produzione dei biocarburanti di cui al comma precedente, deve essere garantito mediante l'applicazione di quanto previsto dall'art. 11, commi 1 e 2 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 23 gennaio 2012, e successive modificazioni, emanato ai sensi dell'art. 2, comma 6, lettera a) del decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 55.