Art. 6 Controlli 1. Ai fini del riconoscimento della maggiorazione di cui all'art. 5 del presente decreto, il Ministero dello sviluppo economico, relativamente alle ditte accreditate, verifica le certificazioni rilasciate dagli organismi di certificazione sulla base di quanto previsto all'art. 5, comma 2. Tale verifica viene effettuata su un campione rappresentativo pari ad almeno il 5% dei quantitativi certificati e i costi di tali controlli saranno a carico di tutti i soggetti che richiedono di accedere alle maggiorazioni di cui al precedente art. 5, comma 1, in funzione dei relativi quantitativi certificati da ciascun soggetto. 2. Per l'effettuazione dei controlli di cui al comma 1 il Ministero dello sviluppo economico si avvale dei dati disponibili in ambito nazionale del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali anche tramite l'agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) nonche' di quelli eventualmente forniti, su richiesta, dall'Agenzia delle dogane. 3. I controlli presso gli spazi doganali, i depositi fiscali e gli altri impianti in cui sono presenti i prodotti sottoposti ad accisa sono eseguiti secondo le disposizioni di cui all'art. 18 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, secondo le disposizioni allo scopo applicabili del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43. 4. Qualora, sulla base dei riscontri documentali di cui al comma l, si rendano necessari i controlli in forma di accesso di cui al comma 3, il Ministero dello sviluppo economico inoltra apposita richiesta all'Agenzia delle dogane, fornendo indicazione delle ulteriori verifiche ritenute necessarie. 5. Per i controlli necessari ai fini del presente articolo ai biocarburanti trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 3, comma 1 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. L'accertamento qualitativo condotto dall'Agenzia delle dogane presso i depositi fiscali di produzione e di importazione e' valido ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 55. 6. Gli oneri gestionali di cui all'art. 33, comma 5-sexies del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 comprendono anche i costi connessi all'accertamento, all'elaborazione, al trattamento ed alla fornitura dei dati di cui al comma 2, nonche' gli oneri di cui alle attivita' di controllo previste dal presente articolo, e dall'art. 8.