Art. 6 
 
 
                              Controlli 
 
  1. Ai fini del riconoscimento della maggiorazione di cui all'art. 5
del  presente  decreto,  il  Ministero  dello   sviluppo   economico,
relativamente alle  ditte  accreditate,  verifica  le  certificazioni
rilasciate dagli organismi di certificazione  sulla  base  di  quanto
previsto all'art. 5, comma 2. Tale verifica viene  effettuata  su  un
campione rappresentativo  pari  ad  almeno  il  5%  dei  quantitativi
certificati e i costi di tali controlli saranno a carico di  tutti  i
soggetti che richiedono di accedere  alle  maggiorazioni  di  cui  al
precedente art. 5, comma 1, in  funzione  dei  relativi  quantitativi
certificati da ciascun soggetto. 
  2. Per l'effettuazione dei controlli di cui al comma 1 il Ministero
dello sviluppo economico si avvale dei  dati  disponibili  in  ambito
nazionale  del  Ministero  delle  politiche  agricole,  alimentari  e
forestali anche tramite l'agenzia per le  erogazioni  in  agricoltura
(AGEA)  nonche'  di  quelli  eventualmente  forniti,  su   richiesta,
dall'Agenzia delle dogane. 
  3. I controlli presso gli spazi doganali, i depositi fiscali e  gli
altri impianti in cui sono presenti i prodotti sottoposti  ad  accisa
sono eseguiti secondo le disposizioni di cui all'art. 18 del  decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504,  secondo  le  disposizioni  allo
scopo applicabili del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  23
gennaio 1973, n. 43. 
  4. Qualora, sulla base dei riscontri documentali di cui al comma l,
si rendano necessari i controlli in forma di accesso di cui al  comma
3, il Ministero dello sviluppo economico inoltra  apposita  richiesta
all'Agenzia  delle  dogane,  fornendo  indicazione  delle   ulteriori
verifiche ritenute necessarie. 
  5. Per i controlli necessari  ai  fini  del  presente  articolo  ai
biocarburanti trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 3,
comma  1  del  decreto  legislativo  26   ottobre   1995,   n.   504.
L'accertamento qualitativo condotto dall'Agenzia delle dogane  presso
i depositi fiscali di produzione e di importazione e' valido ai sensi
e per gli effetti del decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 55. 
  6. Gli oneri gestionali di cui  all'art.  33,  comma  5-sexies  del
decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28  comprendono  anche  i  costi
connessi all'accertamento, all'elaborazione, al trattamento  ed  alla
fornitura dei dati di cui al comma 2, nonche' gli oneri di  cui  alle
attivita' di controllo previste dal presente articolo, e dall'art. 8.