Art. 7 
 
 
         Modalita' per il riconoscimento della maggiorazione 
 
  1. Ogni anno, a partire dal 2013, entro il 31 gennaio,  i  soggetti
obbligati   che   intendono   ottenere   il   riconoscimento    della
maggiorazione di cui all'art. 1, comma 1, lettera b),  comunicano  al
Ministero  dello  sviluppo  economico  i  quantitativi   complessivi,
espressi  in  Giga  calorie,  di  benzina  e  gasolio  come  definiti
dall'art. 2, comma  1,  del  decreto  del  Ministro  delle  politiche
agricole, alimentari e forestali 29 aprile 2008, n. 110 e  successive
modificazioni, destinati all'uso  extra-rete,  nei  quali,  nell'anno
precedente, e' stata miscelata una quantita' di biocarburanti pari al
25%.  Gli   stessi   soggetti   trasmettono,   contestualmente,   una
dichiarazione, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre  2000,  n.  445,  inerente  l'indicazione  dei
soggetti destinatari  del  prodotto,  dell'ubicazione  del  deposito,
dell'eventuale codice ditta rilasciato dall'Agenzia  delle  dogane  e
delle relative quantita' fornite nell'anno precedente.