Art. 7 Modalita' per il riconoscimento della maggiorazione 1. Ogni anno, a partire dal 2013, entro il 31 gennaio, i soggetti obbligati che intendono ottenere il riconoscimento della maggiorazione di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), comunicano al Ministero dello sviluppo economico i quantitativi complessivi, espressi in Giga calorie, di benzina e gasolio come definiti dall'art. 2, comma 1, del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 29 aprile 2008, n. 110 e successive modificazioni, destinati all'uso extra-rete, nei quali, nell'anno precedente, e' stata miscelata una quantita' di biocarburanti pari al 25%. Gli stessi soggetti trasmettono, contestualmente, una dichiarazione, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, inerente l'indicazione dei soggetti destinatari del prodotto, dell'ubicazione del deposito, dell'eventuale codice ditta rilasciato dall'Agenzia delle dogane e delle relative quantita' fornite nell'anno precedente.