Art. 9 Modalita' operative 1. Il Ministero dello sviluppo economico ai sensi del comma 5-sexies dell'art. 33 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, introdotto dall'art. 34 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, esercita le competenze operative e gestionali previste dal presente decreto anche avvalendosi del gestore dei Servizi Energetici S.p.A. (GSE) attraverso una apposita convenzione con oneri stabiliti dal decreto di cui all'art. 33, comma 5-sexies del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28. 2. La convenzione di cui al comma 1, sara' stipulata successivamente alla emanazione del decreto di cui all'art. 33, comma 5-sexies del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 e comunque nei limiti di spesa che trovano copertura dal medesimo decreto.