Art. 9 
 
 
                         Modalita' operative 
 
  1. Il  Ministero  dello  sviluppo  economico  ai  sensi  del  comma
5-sexies dell'art. 33 del decreto legislativo 3 marzo  2011,  n.  28,
introdotto dall'art. 34 del decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83,
convertito con modificazioni dalla  legge  7  agosto  2012,  n.  134,
esercita le competenze operative e gestionali previste  dal  presente
decreto anche avvalendosi del gestore dei Servizi  Energetici  S.p.A.
(GSE) attraverso una apposita convenzione  con  oneri  stabiliti  dal
decreto di cui all'art. 33, comma 5-sexies del decreto legislativo  3
marzo 2011, n. 28. 
  2.  La  convenzione  di   cui   al   comma   1,   sara'   stipulata
successivamente alla emanazione del decreto di cui all'art. 33, comma
5-sexies del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 e  comunque  nei
limiti di spesa che trovano copertura dal medesimo decreto.