Art. 2 Tariffe 1. Gli organismi di cui all'art. 27 del decreto legislativo 8 ottobre 2010, n. 191, ad esclusione di quelli pubblici ai sensi dell'art. 31 del medesimo decreto, sono tenuti al pagamento delle tariffe di cui al presente articolo. 2. Le tariffe relative alle attivita' finalizzate al riconoscimento, al rinnovo, nonche' alla vigilanza degli organismi di cui al comma 1, da notificare o gia' notificati, sono indicate alle lettere A) e B) dell'allegato I. 3. Agli organismi che presentano domanda di riconoscimento o di rinnovo ai fini della notifica nell'ambito del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale o nell'ambito del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocita' o nel caso che tale domanda riguardi contestualmente le notifiche nell'ambito di entrambi i su citati sistemi ferroviari, si applicano: a) la tariffa 1 "Idoneita'" di cui alla lettera A) dell'Allegato I.: la tariffa deve essere stata assolta contestualmente alla presentazione della documentazione richiesta per il riconoscimento od il rinnovo della notifica; il pagamento della presente tariffa deve essere comprovato mediante presentazione, in originale, dell'attestazione o quietanza a dimostrazione dell'avvenuto pagamento; b) la tariffa 2 "Sottosistemi" di cui alla lettera A) dell'Allegato I.: la tariffa e' dovuta per ogni sottosistema strutturale di cui all'allegato II del decreto legislativo 8 ottobre, n. 191 cosi' come modificato dalla direttiva 2011/18/UE, rispettivamente per il sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocita' e per il sistema ferroviario transeuropeo convenzionale, per il quale l'organismo ha fatto istanza di riconoscimento; ai sottosistemi le cui Specifiche tecniche di interoperabilita' (STI) sono le medesime per entrambi i sistemi ferroviari convenzionale ed ad alta velocita' si applica la tariffa ridotta del 50 per cento. La tariffa deve essere assolta contestualmente alla presentazione della documentazione richiesta per il riconoscimento od il rinnovo della notifica per ogni sottosistema richiesto per il sistema ferroviario ad alta velocita' e per ogni sottosistema richiesto per il sistema ferroviario convenzionale. Il pagamento della presente tariffa deve essere comprovato mediante presentazione, in originale, dell'attestazione o quietanza a dimostrazione dell'avvenuto pagamento; c) la tariffa 3 "Vigilanza annuale" di cui alla lettera B) dell'Allegato I: la tariffa 3.1 si compone dalla tariffa base e dalla tariffa aggiuntiva in relazione alla sede dell'Organismo ed e' da corrispondere annualmente, a partire dall'anno successivo del riconoscimento, per tutto il periodo di validita' della notifica ed e' indipendente dal numero dei sistemi e dei sottosistemi ferroviari per i quali si e' ottenuto il riconoscimento o rinnovo. Il pagamento di detto importo deve avvenire entro l'ultimo giorno del mese precedente a quello di rilascio della notifica del riconoscimento o del rinnovo. Il pagamento deve essere comprovato mediante presentazione dell'attestazione di versamento. Il mancato o incompleto pagamento della tariffa dovuta nei termini indicati comporta la sospensione del riconoscimento fino all'assolvimento dell'obbligo; la tariffa 3.2 si applica per le visite successive alla prima effettuate nella stessa annualita' di vigilanza e si compone dalla tariffa base e dalla tariffa aggiuntiva in relazione alla sede dell'Organismo o dei Laboratori. Il pagamento della presente tariffa, da corrispondere prima di ogni ulteriore visita di verifica che si rendesse necessaria nello stesso anno di vigilanza oltre la prima, deve essere comprovato prima dell'effettuazione della visita stessa, mediante presentazione, in originale, dell'attestazione o quietanza a dimostrazione dell'avvenuto pagamento. Il mancato o incompleto pagamento della tariffa dovuta nei termini indicati comporta la sospensione del riconoscimento fino all'assolvimento dell'obbligo. 4. Agli organismi che fanno istanza di estendere un riconoscimento ai fini della notifica in corso di validita' nell'ambito del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale o nell'ambito del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocita' ad ulteriori sottosistemi inizialmente non richiesti, si applica la tariffa 2 "Sottosistemi", per ciascun sottosistema strutturale di cui all'allegato II del decreto legislativo 8 ottobre 2010, n. 191, cosi' come modificato dalla direttiva 2011/18/UE, per il quale si richiede l'estensione del riconoscimento iniziale. Dette estensioni hanno validita' fino alla scadenza del riconoscimento iniziale, di cui le estensioni stesse vanno a costituire parte integrante. Si applica inoltre la tariffa 3.2 nel caso in cui la visita per la verifica dei requisiti non sia contestuale con la visita per la vigilanza annuale. 5. Le tariffe di cui al comma 2 sono aggiornate sulla base del costo effettivo del servizio con cadenza biennale con uno o piu' decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, emanati di concerto con il Ministro dell'economia e finanze. 6. Gli organismi che alla data di entrata in vigore del presente decreto siano stati gia' riconosciuti idonei per la valutazione della conformita' o idoneita' all'impiego di componenti di interoperabilita' o di verifica CE di un sottosistema del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale, sono tenuti a versare gli importi di cui alla tariffa 2 "Sottosistemi" dell'Allegato I per ciascun sottosistema strutturale e funzionale richiesto ai sensi del decreto legislativo 30 settembre 2004, n. 268 o del successivo decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 163. Tale tariffa e' dovuta per ogni sottosistema del sistema ferroviario convenzionale per ciascun periodo di validita' della notifica (riconoscimento iniziale e successivi rinnovi). Le istanze di riconoscimento ed i rinnovi presentati ai sensi del decreto legislativo n. 191 del 2010 sono soggette alle tariffe di cui all'allegato I. I predetti importi sono versati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 7. Il mancato od incompleto pagamento delle tariffe dovute nei termini indicati comporta la sospensione del riconoscimento fino all'assolvimento dell'obbligo. Il periodo di sospensione non modifica i termini di validita' temporale della notifica.