Art. 2 
 
 
                               Tariffe 
 
  1. Gli organismi di cui  all'art.  27  del  decreto  legislativo  8
ottobre 2010, n. 191, ad  esclusione  di  quelli  pubblici  ai  sensi
dell'art. 31 del medesimo decreto, sono  tenuti  al  pagamento  delle
tariffe di cui al presente articolo. 
  2.   Le   tariffe   relative   alle   attivita'   finalizzate    al
riconoscimento, al rinnovo, nonche' alla vigilanza degli organismi di
cui al comma 1, da notificare o gia' notificati, sono  indicate  alle
lettere A) e B) dell'allegato I. 
  3. Agli organismi che presentano domanda  di  riconoscimento  o  di
rinnovo ai fini della notifica nell'ambito  del  sistema  ferroviario
transeuropeo convenzionale  o  nell'ambito  del  sistema  ferroviario
transeuropeo ad alta velocita' o nel caso che tale  domanda  riguardi
contestualmente le notifiche nell'ambito  di  entrambi  i  su  citati
sistemi ferroviari, si applicano: 
    a) la tariffa 1 "Idoneita'" di cui alla lettera A)  dell'Allegato
I.:  la  tariffa  deve  essere  stata  assolta  contestualmente  alla
presentazione della documentazione richiesta per il riconoscimento od
il rinnovo della notifica; il pagamento della presente  tariffa  deve
essere   comprovato    mediante    presentazione,    in    originale,
dell'attestazione   o   quietanza   a   dimostrazione   dell'avvenuto
pagamento; 
    b)  la  tariffa  2  "Sottosistemi"  di  cui   alla   lettera   A)
dell'Allegato  I.:  la  tariffa  e'  dovuta  per  ogni   sottosistema
strutturale di cui all'allegato II del decreto legislativo 8 ottobre,
n.  191   cosi'   come   modificato   dalla   direttiva   2011/18/UE,
rispettivamente per  il  sistema  ferroviario  transeuropeo  ad  alta
velocita' e per il sistema  ferroviario  transeuropeo  convenzionale,
per il quale l'organismo  ha  fatto  istanza  di  riconoscimento;  ai
sottosistemi le cui Specifiche tecniche  di  interoperabilita'  (STI)
sono le medesime per entrambi i sistemi ferroviari  convenzionale  ed
ad alta velocita' si applica la tariffa ridotta del 50 per cento.  La
tariffa deve essere assolta contestualmente alla presentazione  della
documentazione richiesta per il riconoscimento od  il  rinnovo  della
notifica per ogni sottosistema richiesto per il  sistema  ferroviario
ad alta velocita' e per ogni sottosistema richiesto  per  il  sistema
ferroviario convenzionale. Il pagamento della presente  tariffa  deve
essere   comprovato    mediante    presentazione,    in    originale,
dell'attestazione   o   quietanza   a   dimostrazione   dell'avvenuto
pagamento; 
    c) la tariffa 3  "Vigilanza  annuale"  di  cui  alla  lettera  B)
dell'Allegato I: 
      la tariffa 3.1 si compone dalla tariffa base  e  dalla  tariffa
aggiuntiva  in  relazione  alla  sede   dell'Organismo   ed   e'   da
corrispondere  annualmente,  a  partire  dall'anno   successivo   del
riconoscimento, per tutto il periodo di validita' della  notifica  ed
e' indipendente dal numero dei sistemi e dei sottosistemi  ferroviari
per i quali si e' ottenuto il riconoscimento o rinnovo. Il  pagamento
di detto  importo  deve  avvenire  entro  l'ultimo  giorno  del  mese
precedente a quello di rilascio della notifica del  riconoscimento  o
del  rinnovo.  Il   pagamento   deve   essere   comprovato   mediante
presentazione  dell'attestazione  di   versamento.   Il   mancato   o
incompleto  pagamento  della  tariffa  dovuta  nei  termini  indicati
comporta la  sospensione  del  riconoscimento  fino  all'assolvimento
dell'obbligo; 
      la tariffa 3.2 si applica per le visite successive  alla  prima
effettuate nella stessa annualita' di vigilanza e  si  compone  dalla
tariffa base e  dalla  tariffa  aggiuntiva  in  relazione  alla  sede
dell'Organismo o dei Laboratori. Il pagamento della presente tariffa,
da corrispondere prima di ogni ulteriore visita di  verifica  che  si
rendesse necessaria nello stesso anno di vigilanza  oltre  la  prima,
deve essere comprovato prima dell'effettuazione della visita  stessa,
mediante presentazione, in originale, dell'attestazione o quietanza a
dimostrazione  dell'avvenuto  pagamento.  Il  mancato  o   incompleto
pagamento della tariffa  dovuta  nei  termini  indicati  comporta  la
sospensione del riconoscimento fino all'assolvimento dell'obbligo. 
  4. Agli organismi che fanno istanza di estendere un  riconoscimento
ai fini della notifica in corso di validita' nell'ambito del  sistema
ferroviario transeuropeo  convenzionale  o  nell'ambito  del  sistema
ferroviario transeuropeo ad alta velocita' ad ulteriori  sottosistemi
inizialmente non richiesti, si applica la tariffa  2  "Sottosistemi",
per ciascun sottosistema  strutturale  di  cui  all'allegato  II  del
decreto legislativo 8 ottobre 2010, n.  191,  cosi'  come  modificato
dalla direttiva 2011/18/UE, per il quale si richiede l'estensione del
riconoscimento iniziale. Dette estensioni hanno validita'  fino  alla
scadenza del riconoscimento iniziale, di  cui  le  estensioni  stesse
vanno a costituire parte integrante. Si applica  inoltre  la  tariffa
3.2 nel caso in cui la visita per la verifica dei requisiti  non  sia
contestuale con la visita per la vigilanza annuale. 
  5. Le tariffe di cui al comma 2  sono  aggiornate  sulla  base  del
costo effettivo del servizio con cadenza  biennale  con  uno  o  piu'
decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, emanati di
concerto con il Ministro dell'economia e finanze. 
  6. Gli organismi che alla data di entrata in  vigore  del  presente
decreto siano stati gia' riconosciuti idonei per la valutazione della
conformita'   o    idoneita'    all'impiego    di    componenti    di
interoperabilita' o di verifica CE di  un  sottosistema  del  sistema
ferroviario transeuropeo convenzionale, sono  tenuti  a  versare  gli
importi di cui alla tariffa  2  "Sottosistemi"  dell'Allegato  I  per
ciascun sottosistema strutturale e funzionale richiesto ai sensi  del
decreto legislativo 30  settembre  2004,  n.  268  o  del  successivo
decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 163. Tale  tariffa  e'  dovuta
per ogni  sottosistema  del  sistema  ferroviario  convenzionale  per
ciascun periodo di validita' della notifica (riconoscimento  iniziale
e successivi rinnovi). Le istanze  di  riconoscimento  ed  i  rinnovi
presentati ai sensi del decreto legislativo  n.  191  del  2010  sono
soggette alle tariffe di cui all'allegato I. I predetti importi  sono
versati entro trenta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto. 
  7. Il mancato od incompleto  pagamento  delle  tariffe  dovute  nei
termini indicati comporta  la  sospensione  del  riconoscimento  fino
all'assolvimento dell'obbligo. Il periodo di sospensione non modifica
i termini di validita' temporale della notifica.