Art. 3 Modalita' di pagamento 1. Il pagamento degli importi dovuti per le attivita' di cui all'art. 1 si effettua presso la sede della Tesoreria provinciale dello Stato, competente per territorio ovvero mediante versamento sul conto corrente ad essa intestato. 2. Nella causale del versamento occorre specificare: a) il riferimento all'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, nonche' al presente decreto; b) l'amministrazione che effettua la prestazione (Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi Informativi e Statistici del Ministero delle infrastrutture e de trasporti - Direzione Generale per il trasporto ferroviario; c) l'imputazione degli importi di cui all'art. 2 al capitolo d'entrata del bilancio dello Stato n. 2454 - art. 14 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; d) l'attivita' per cui viene effettuato il versamento, consistente nel riconoscimento, rinnovo, vigilanza annuale e le eventuali visite successive a quella annuale.