Art. 3 
 
 
                       Modalita' di pagamento 
 
  1. Il pagamento degli  importi  dovuti  per  le  attivita'  di  cui
all'art. 1 si effettua presso la  sede  della  Tesoreria  provinciale
dello Stato, competente per territorio ovvero mediante versamento sul
conto corrente ad essa intestato. 
  2. Nella causale del versamento occorre specificare: 
    a) il riferimento all'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52,
nonche' al presente decreto; 
    b) l'amministrazione che effettua la prestazione (Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento  per  i  Trasporti,  la
Navigazione ed i Sistemi Informativi e Statistici del Ministero delle
infrastrutture e de trasporti - Direzione Generale per  il  trasporto
ferroviario; 
    c) l'imputazione degli importi di  cui  all'art.  2  al  capitolo
d'entrata del bilancio dello Stato n. 2454 - art.  14  del  Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti; 
    d)  l'attivita'  per  cui   viene   effettuato   il   versamento,
consistente nel  riconoscimento,  rinnovo,  vigilanza  annuale  e  le
eventuali visite successive a quella annuale.