Art. 4 Erogazione dei proventi 1. I proventi derivanti dalle tariffe di cui all'art. 2, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, sul capitolo n. 2454/art. 14 per essere riassegnati, con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi Informativi e Statistici sull'apposito capitolo di spesa destinato allo svolgimento delle attivita' di riconoscimento, rinnovo e vigilanza di cui agli articoli 27, 29 e 30 del decreto legislativo n. 191 del 2010.