Art. 4 
 
 
                       Erogazione dei proventi 
 
  1. I proventi derivanti dalle  tariffe  di  cui  all'art.  2,  sono
versati  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato,  sul  capitolo  n.
2454/art. 14 per essere riassegnati,  con  uno  o  piu'  decreti  del
Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione  del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento  per  i
Trasporti, la Navigazione  ed  i  Sistemi  Informativi  e  Statistici
sull'apposito capitolo di  spesa  destinato  allo  svolgimento  delle
attivita' di riconoscimento, rinnovo e vigilanza di cui agli articoli
27, 29 e 30 del decreto legislativo n. 191 del 2010.