Art. 3 
 
  Ferme restando le  disposizioni  vigenti  relative  alle  esenzioni
fiscali in materia di debito pubblico, in ordine al  pagamento  degli
interessi e al rimborso del capitale che verra' effettuato  in  unica
soluzione il 1° maggio 2023, ai buoni emessi con il presente  decreto
si applicano le disposizioni del decreto legislativo 1° aprile  1996,
n. 239 e del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461. 
  Il calcolo degli interessi semestrali e' effettuato  applicando  il
tasso cedolare espresso in termini  percentuali,  all'importo  minimo
del prestito pari a 1.000 euro. 
  Il risultato ottenuto, e' moltiplicato per il numero  di  volte  in
cui detto importo minimo e' compreso nel valore nominale  oggetto  di
pagamento. 
  Ai sensi  dell'art.  11,  secondo  comma,  del  richiamato  decreto
legislativo  n.  239  del  1996,  nel  caso   di   riapertura   delle
sottoscrizioni dell'emissione di cui al  presente  decreto,  ai  fini
dell'applicazione dell'imposta sostitutiva  di  cui  all'art.  2  del
medesimo provvedimento legislativo alla differenza  fra  il  capitale
nominale sottoscritto da rimborsare ed il prezzo  di  aggiudicazione,
il prezzo di riferimento rimane quello di aggiudicazione della  prima
tranche del prestito. 
  La riapertura della presente emissione potra'  avvenire  anche  nel
corso degli anni successivi a quello in corso; in tal caso  l'importo
relativo  concorrera'  al  raggiungimento  del  limite   massimo   di
indebitamento previsto per gli anni stessi. 
  I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale e  sono
compresi tra le attivita' ammesse  a  garanzia  delle  operazioni  di
rifinanziamento presso la Banca Centrale Europea. 
  Ai sensi del decreto ministeriale 7 dicembre 2012, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 293 del 17 dicembre 2012, recante  disposizioni
per le operazioni di separazione, negoziazione e ricostituzione delle
componenti cedolari, della componente  indicizzata  all'inflazione  e
del valore nominale di rimborso  dei  titoli  di  Stato,  sui  titoli
emessi con il presente decreto possono essere  effettuate  operazioni
di «coupon  stripping»;  l'ammontare  complessivo  massimo  che  puo'
essere oggetto di tali  operazioni  non  puo'  superare  il  75%  del
capitale nominale circolante dei buoni stessi.