Art. 4 
 
  1. Gli oneri per il rilascio della presente autorizzazione e  della
notifica alla Commissione europea e per i  successivi  rinnovi  ,  ai
sensi dell'articolo 47 della legge 06 febbraio 1996, n.  52,  sono  a
carico dell'Organismo di certificazione. 
  L'organismo versa al  Ministero  dello  sviluppo  economico  ed  al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro 30 giorni dalla
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto  del  Ministro  dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro del  lavoro  e  delle
politiche sociali e del Ministro dell'economia e  delle  finanze,  di
determinazione  delle  tariffe  e   delle   relative   modalita'   di
versamento, previsto all'articolo 11, comma 2, -1-bis del Decreto del
Presidente della Repubblica 5 ottobre  2010,  n.  214  richiamato  in
preambolo, le sole spese per le procedure connesse al rilascio  della
presente autorizzazione e alla notifica alla Commissione europea.