Art. 2 E' dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalita' degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle Produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nel testo modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82; Cosenza: Siccita' dal 1° giugno 2012 al 30 settembre 2012; provvidenze di cui all'art. 5 comma 2 lettere a), b), c), d), nel territorio dei comuni di ACRI, Albidona, Amendolara, Bisignano, Bocchigliero, Calopezzati, Caloveto, Campana, Cariati, Casole Bruzio, Castiglione Cosentino, Celico, Cerchiara di Calabria, Corigliano Calabro, Cropalati, Crosia, Lappano, Longobucco, Mandatoriccio, Paludi, Pedace, Pietrafitta, Pietrapaola, Plataci, Roseto Capo Spulico, Rossano, Rovito, San Cosmo Albanese, San Demetrio Corone, San Giorgio Albanese, San Giovanni in Fiore, San Pietro in Guarano, Santa Sofia d'Epiro, Scala Coeli, Serra Pedace, Spezzano della Sila, Spezzano Piccolo, Terravecchia, Trebisacce, Trenta, Vaccarizzo Albanese, Villapiana, Zumpano. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 28 febbraio 2013 Il Ministro: Catania