Art. 2 
 
  E' dichiarata l'esistenza del  carattere  di  eccezionalita'  degli
eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province  per
effetto  dei  danni  alle  Produzioni  nei  sottoelencati   territori
agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di
intervento previste del decreto legislativo 29 marzo  2004,  n.  102,
nel testo modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82; 
  Cosenza: 
    Siccita' dal 1° giugno 2012 al 30 settembre 2012; 
    provvidenze di cui all'art. 5 comma 2 lettere a), b), c), d), nel
territorio dei  comuni  di  ACRI,  Albidona,  Amendolara,  Bisignano,
Bocchigliero, Calopezzati, Caloveto, Campana, Cariati, Casole Bruzio,
Castiglione Cosentino,  Celico,  Cerchiara  di  Calabria,  Corigliano
Calabro,  Cropalati,  Crosia,  Lappano,  Longobucco,   Mandatoriccio,
Paludi,  Pedace,  Pietrafitta,  Pietrapaola,  Plataci,  Roseto   Capo
Spulico, Rossano, Rovito, San Cosmo Albanese,  San  Demetrio  Corone,
San Giorgio Albanese, San Giovanni in Fiore, San Pietro  in  Guarano,
Santa Sofia d'Epiro, Scala Coeli, Serra Pedace, Spezzano della  Sila,
Spezzano  Piccolo,  Terravecchia,  Trebisacce,   Trenta,   Vaccarizzo
Albanese, Villapiana, Zumpano. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
 
    Roma, 28 febbraio 2013 
 
                                                 Il Ministro: Catania