Art. 2 
 
  1. Qualsiasi variazione  dello  stato  di  diritto  ciascuno  degli
organismi, rilevante ai fini dell'autorizzazione  o  della  notifica,
deve essere tempestivamente comunicata alla Divisione 11 -  Controllo
emissioni radioelettriche,  vigilanza  sul  mercato  degli  apparati.
Affari generali, Direzione generale per la pianificazione e  gestione
dello spettro radioelettrico, Dipartimento per le  comunicazioni  del
Ministero dello sviluppo economico. 
  2. Qualsiasi variazione dello stato  di  fatto  di  ciascuno  degli
organismi, rilevante ai  fini  del  mantenimento  dell'accreditamento
deve essere tempestivamente comunicata ad Accredia. 
  3. Gli organismi mettono a disposizione della Divisione II, ai fini
di controllo dell'attivita' di certificazione, un accesso  telematico
alla  propria  banca  dati  relativa  alle   certificazioni   emesse,
ritirate, sospese o negate.