Art. 2 1. Qualsiasi variazione dello stato di diritto ciascuno degli organismi, rilevante ai fini dell'autorizzazione o della notifica, deve essere tempestivamente comunicata alla Divisione 11 - Controllo emissioni radioelettriche, vigilanza sul mercato degli apparati. Affari generali, Direzione generale per la pianificazione e gestione dello spettro radioelettrico, Dipartimento per le comunicazioni del Ministero dello sviluppo economico. 2. Qualsiasi variazione dello stato di fatto di ciascuno degli organismi, rilevante ai fini del mantenimento dell'accreditamento deve essere tempestivamente comunicata ad Accredia. 3. Gli organismi mettono a disposizione della Divisione II, ai fini di controllo dell'attivita' di certificazione, un accesso telematico alla propria banca dati relativa alle certificazioni emesse, ritirate, sospese o negate.