Art. 4 
 
  1. Gli oneri per il  rilascio  della  presente  autorizzazione,  ai
sensi dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, sono a  carico
degli organismi di certificazione. 
  Gli  organismi  sono  tenuti  a  versare  al   Ministero   Sviluppo
economico,  Dipartimento  per  le  comunicazioni,  le  spese  per  le
procedure connesse al rilascio della presente  autorizzazione,  entro
30 giorni dall'invio della relativa nota spese.