Art. 2 
 
  1. Entro  90  giorni  dalla  data  di  pubblicazione  del  presente
decreto, nel sito istituzionale  del  Dipartimento  della  protezione
civile,  saranno  diramate  le  indicazioni  per  il  rilascio  degli
attestati, nonche' per l'acquisto e l'uso delle insegne.