(Accordo-art. 1)
 
                                                              Accordo 
ACCORDO SU INTEGRAZIONE E MODIFICAZIONI  DELL'ACCORDO  QUADRO  DEL  7
AGOSTO  1998  PER  LA  COSTITUZIONE  DELLE  RAPPRESENTANZE  SINDACALI
UNITARIE   PER   IL   PERSONALE   DEI   COMPARTI   DELLE    PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI  E  PER  LA  DEFINIZIONE  DEL  RELATIVO   REGOLAMENTO
                    ELETTORALE - COMPARTO SCUOLA 
 
 
Premesso che le rappresentanze sindacali  unitarie  rappresentano  un
organismo  di  grande  rilevanza  nei  posti  di  lavoro,  anche   in
considerazione del fatto che le stesse, ai  sensi  dell'art.  42  del
d.lgs. 165 del 2001, si configurano come uno dei soggetti  netzeziali
necessari della contrattazione integrativa; 
 
Considerato che l'art. 6 del CCNL comparto  scuola  del  29  novembre
2007 prevede materie e tempistica per la  contrattazione  integrativa
d'istituto che deve iniziare entro il 15 settembre  di  ogni  anno  e
giungere alla conclusione, di norma, entro il 30 novembre, data oltre
la quale sono previsti specifiche che  modalita'  di  conduzione  del
negoziato; 
 
Tenuto conto del fatto che, a causa dei processi  di  dimensionamento
della rete degli istituti scolastici, all'inizio dell'anno scolastico
possono verificarsi  rilevanti  modifiche  nella  composizione  delle
istituzioni scolastiche, con la conseguente  possibile  decadenza  di
moltissime RSU; 
 
Considerato che tale fenomeno determina un ostacolo allo  svolgimento
delle suddette trattative per la contrattazione integrativa; 
 
Tenuto  conto  che  l'art.  2  dell'ACQ  per  la  costituzione  delle
rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparii delle
pubbliche  amministrazioni  e  per  la   definizione   del   relativo
regolamento elettorale del 7 agosto 1998  prevede,  al  comma  4,  la
possibilita' di apportare allo stesso  integrazioni  e  modifiche  su
aspetti specifici appositamente individuate dal ACQ stesso,  mediante
appositi  accordi  di  compatto,  da  attuarsi  su  richiesta   delle
organizzazioni sindacali di categoria rappresentative; 
 
Considerato che nel compartoSscuola non si era  ancora  dato  seguito
alla possibilita' prevista dall'art. 2 del citato ACQ 7 agosto 1998; 
 
Valutata la necessita' di attivare il suddetto negoziato in relazione
alla suindicata situazione, al  fine  di  individuare  una  possibile
soluzione  per  assicurare  stabilita'  alle  RSU  anche   attraverso
l'individuazione di' particolari forme organizzative; 
 
Tutto quanto sopra premesso, le parti concordano quanto segue: 
 
                               Art. 1 
 
1. Qualora a seguito di  diverso  dimensionamento  delle  istituzioni
scolastiche si sia verificato o si verifichi  l'accorpamento  e/o  lo
scorporo totale o  parziale  delle  stesse,  anche  dando  vita  alla
creazione di nuove istituzioni scolastiche,  i  rappresentanti  delle
RSU restano in carica, con le modalita' e  nei  limiti  previsti  dai
successivi commi. 
 
Firme 
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
2. Per ogni istituzione scolastica, come individuata  a  seguito  del
dimensionamento di cui al comma 1, esiste un'unica RSU. 
 
3. In via transitoria e fino a scadenza del proprio mandato,  la  RSU
delle istituzioni di cui al comma 1 sara' formata,  anche  in  deroga
all'art. 4, parte Prima, dell'.ACQ 7 agosto 1998, da tutti gli eletti
delle scuole coinvolte nel dimensionamento, i quali  continueranno  a
svolgere   le   funzioni    di    componente    RSU    esclusivamente
nell'istituzione scolastica ove sono in  servizio.  Resta  fermo  che
ciascun componente puo' svolgere le funzioni di  rappresentante:  RSU
solo in un'unica istituzione scolastica. 
 
4.  Qualora,  a  seguito  dell'applicazione  del  comma   3,   presso
l'istituzione scolastica  il  numero  dei  rappresentanti  RS1.7  sia
intiiriore  a  due,  le  organizzazioni   sindacali   rappresentative
provvederanno ad indire nuove elezioni entro 5 giorni dall'entrata in
vigore del presente accordo ovvero  entro  5  giorni  dalla  data  di
decadenza della RSU, ove successiva. 
 
5. Nelle more delle elezioni di cui al comma 4,  e  comunque  per  un
massimo  di  50  giorni,  le  relazioni  sindacali,  ivi  inclusa  la
contrattazione  integrativa,   proseguono   con   le   organizzazioni
sindacali di  categoria  firmatane  dei  CCNL  e  con  gli  eventuali
componenti della RSU rimasti in carica. 
 
6. In caso di dimissioni di uno o piu' componenti, nelle  istituzioni
di cui al comma 1 non si da' luogo alla sostituzione di  cui  all'ad.
7, comma 2, deli'ACQ agosto 1998. In deroga alla regola generale,  la
RSU  decade  unicamente  laddove  restino  in  carica  meno  di   due
componenti. In tal caso si procede a nuove elezioni con le  modalita'
previste dai commi 4 e 5.