Art. 3 
 
  Le offerte di cessione  degli  operatori,  fino  a  un  massimo  di
cinque, devono contenere  l'indicazione  del  capitale  nominale  dei
titoli che essi intendono cedere e il relativo prezzo richiesto. 
  I prezzi indicati dagli operatori  devono  variare  di  un  importo
minimo di un  millesimo.  Eventuali  variazioni  di  importo  diverso
vengono arrotondate per difetto. 
  Ciascuna offerta non deve essere inferiore ad un milione di euro di
capitale  nominale;  eventuali  offerte  di  importo  inferiore   non
verranno prese in considerazione. Eventuali offerte  di  importo  non
multiplo di un milione sono arrotondate per difetto.