Art. 4 
 
  Le offerte di ogni singolo operatore devono pervenire entro le  ore
11 del giorno 15 marzo  2013,  esclusivamente  mediante  trasmissione
telematica indirizzata alla Banca  d'Italia  tramite  Rete  Nazionale
Interbancaria,  con  le  modalita'  tecniche  stabilite  dalla  Banca
d'Italia medesima per l'acquisto dei titoli di Stato. 
  Le offerte non pervenute entro il  suddetto  termine  non  verranno
prese  in  considerazione.  In  caso  di  interruzione  duratura  nel
collegamento  della  predetta  Rete,  si  applicano   le   specifiche
procedure di recovery previste nella  Convenzione  stipulata  tra  la
Banca d'Italia e gli operatori richiamata all'art.  2,  primo  comma,
del presente decreto. 
  Le offerte risultate accolte  sono  vincolanti  ed  irrevocabili  e
danno  conseguentemente  luogo  all'esecuzione  delle  operazioni  di
cessione.