Art. 5 
 
  Successivamente alla scadenza del termine  di  presentazione  delle
offerte di cui al precedente  articolo,  le  operazioni  d'asta  sono
eseguite con procedura automatica nei locali della Banca d'Italia, in
presenza di un funzionario della Banca medesima, il  quale,  ai  fini
dell'aggiudicazione,   provvede   all'elencazione    delle    offerte
pervenute,  con  l'indicazione  dei  relativi  importi,   in   ordine
crescente di prezzo richiesto. 
  Le operazioni di cui al primo  comma  hanno  luogo,  anche  tramite
sistemi  di  comunicazione  telematica,  con   l'intervento   di   un
funzionario del Ministero dell'economia e delle finanze  in  qualita'
di  ufficiale  rogante  il  quale  redige  apposito  verbale  da  cui
risultano i prezzi di acquisto e le relative quantita'. 
  L'esito delle operazioni  di  acquisto  viene  reso  noto  mediante
comunicato stampa.