Art. 5 Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente articolo, le operazioni d'asta sono eseguite con procedura automatica nei locali della Banca d'Italia, in presenza di un funzionario della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle offerte pervenute, con l'indicazione dei relativi importi, in ordine crescente di prezzo richiesto. Le operazioni di cui al primo comma hanno luogo, anche tramite sistemi di comunicazione telematica, con l'intervento di un funzionario del Ministero dell'economia e delle finanze in qualita' di ufficiale rogante il quale redige apposito verbale da cui risultano i prezzi di acquisto e le relative quantita'. L'esito delle operazioni di acquisto viene reso noto mediante comunicato stampa.