Art. 6 
 
  L'acquisto dei titoli viene effettuato seguendo l'ordine  crescente
dei prezzi richiesti da ciascun operatore. 
  Ai sensi dell'art. 51,  comma  3,  del  ripetuto  Testo  Unico,  il
Dipartimento del Tesoro  si  riserva  la  facolta'  di  escludere  le
offerte di cessione formulate a prezzi ritenuti non convenienti. Tale
esclusione  si  esercita  sulla  base  dell'elaborato  fornito  dalla
procedura automatica d'asta contenente le sole indicazioni di  prezzi
e quantita'. 
  Il Dipartimento del Tesoro si riserva, altresi', la facolta' di non
acquistare per intero l'importo offerto  dagli  operatori  al  prezzo
accolto piu' elevato; in tal caso, si procede  al  riparto  pro-quota
dell'importo medesimo con i necessari arrotondamenti.