Art. 7 
 
  Il regolamento dei titoli acquistati sara' effettuato il  20  marzo
2013, con le disponibilita' del Fondo per l'ammortamento  dei  titoli
di Stato. 
  A tal fine, il 20 marzo 2013, la Banca d'Italia, verso  debito  del
Fondo  per  l'ammortamento  dei  titoli  di  Stato,   provvedera'   a
riconoscere agli operatori, con valuta  stesso  giorno,  gli  importi
relativi ai titoli acquistati, ai prezzi richiesti dagli operatori  e
con corresponsione di dietimi d'interesse per 19 giorni relativamente
al BTP di cui alla lettera a) dell'art. 1 del presente  decreto,  per
156 giorni relativamente al BTP di cui alla lettera b), per 19 giorni
relativamente  al  CCT  di  cui  alla  lettera  c),  per  95   giorni
relativamente al CCTeu di  cui  alla  lettera  d)  e  per  19  giorni
relativamente al CCT di cui alla lettera e). 
  Il riconoscimento delle somme e la consegna dei titoli avra'  luogo
tramite il servizio di compensazione e liquidazione Express  II,  nel
quale la Banca d'Italia provvedera' ad  inserire  automaticamente  le
partite da regolare, con valuta pari al giorno di regolamento. 
  L'operatore   partecipante   all'asta,   al   fine   di    regolare
l'operazione,  puo'  avvalersi  di  un  altro  intermediario  il  cui
nominativo dovra' essere comunicato alla Banca d'Italia,  secondo  la
normativa e attenendosi alle modalita' dalla stessa stabilite. 
  In caso di ritardo nella consegna dei titoli  di  cui  al  presente
decreto  da  parte   dell'operatore,   troveranno   applicazione   le
disposizioni del decreto ministeriale n.  43044  del  5  maggio  2004
citato nelle premesse. 
  La   Banca   d'Italia   provvedera'   a   comunicare    la    somma
complessivamente prelevata dal Fondo per l'ammortamento dei titoli di
Stato, corrispondente all'ammontare totale dei costi  dell'operazione
di acquisto.