Art. 7 Il regolamento dei titoli acquistati sara' effettuato il 20 marzo 2013, con le disponibilita' del Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. A tal fine, il 20 marzo 2013, la Banca d'Italia, verso debito del Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, provvedera' a riconoscere agli operatori, con valuta stesso giorno, gli importi relativi ai titoli acquistati, ai prezzi richiesti dagli operatori e con corresponsione di dietimi d'interesse per 19 giorni relativamente al BTP di cui alla lettera a) dell'art. 1 del presente decreto, per 156 giorni relativamente al BTP di cui alla lettera b), per 19 giorni relativamente al CCT di cui alla lettera c), per 95 giorni relativamente al CCTeu di cui alla lettera d) e per 19 giorni relativamente al CCT di cui alla lettera e). Il riconoscimento delle somme e la consegna dei titoli avra' luogo tramite il servizio di compensazione e liquidazione Express II, nel quale la Banca d'Italia provvedera' ad inserire automaticamente le partite da regolare, con valuta pari al giorno di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare l'operazione, puo' avvalersi di un altro intermediario il cui nominativo dovra' essere comunicato alla Banca d'Italia, secondo la normativa e attenendosi alle modalita' dalla stessa stabilite. In caso di ritardo nella consegna dei titoli di cui al presente decreto da parte dell'operatore, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004 citato nelle premesse. La Banca d'Italia provvedera' a comunicare la somma complessivamente prelevata dal Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, corrispondente all'ammontare totale dei costi dell'operazione di acquisto.