IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
                           di concerto con 
 
              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
 
  Visti  gli  obblighi  comunitari  della  Repubblica  e  i  relativi
obiettivi  di  finanza  pubblica  per  il  rientro  nell'ambito   dei
parametri di Maastricht e le conseguenti norme che, in attuazione dei
predetti obblighi, stabiliscono  la  necessita'  del  concorso  delle
autonomie  regionali  al  conseguimento  dei  predetti  obiettivi  di
finanza pubblica; 
  Visto l'articolo 1, comma 291 della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
che dispone che "con decreto del Ministro della salute,  di  concerto
con il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e  d'intesa  con  la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i  criteri  e
le modalita' di certificazione dei bilanci  delle  aziende  sanitarie
locali, delle aziende ospedaliere, degli istituti di ricovero e cura,
degli  istituti  zooprofilattici   sperimentali   e   delle   aziende
ospedaliere universitarie"; 
  Vista la sentenza della Corte Costituzionale n. 121  del  21  marzo
2007,   relativa   ai   giudizi   di   legittimita'    costituzionale
dell'articolo 1, comma 291 della  legge  23  dicembre  2005,  n.  266
promossi con ricorsi delle Regioni Toscana, Piemonte e  Liguria,  con
la quale la Corte, nel dichiarare non fondate le questioni sollevate,
afferma che la certificazione dei bilanci  degli  enti  del  Servizio
sanitario nazionale trova il suo fondamento  giuridico  nell'esigenza
di garantire la  chiarezza,  la  veridicita'  e  la  correttezza  dei
bilanci medesimi e che pertanto "si tratta di un intervento normativo
da ascrivere alla materia concorrente dell'armonizzazione dei bilanci
pubblici e del coordinamento della finanza pubblica"; 
  Visto il decreto  legislativo  23  giugno  2011,  n.  118,  recante
"Disposizioni in materia di armonizzazione dei  sistemi  contabili  e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei  loro
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.
42", e in particolare  il  Titolo  II,  recante  "Principi  contabili
generali e applicati per il settore sanitario", nell'ambito del quale
e' disciplinata, fra l'altro, l'implementazione  e  la  tenuta  della
contabilita' di tipo  economico-patrimoniale,  nonche'  l'obbligo  di
redazione  del  bilancio   d'esercizio   della   gestione   sanitaria
accentrata e del bilancio sanitario consolidato regionale; 
  Vista l'Intesa sancita dalla Conferenza permanente per  i  rapporti
tra lo Stato, le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano concernente il nuovo Patto  per  la  salute  2010-2012  nella
seduta del 3 dicembre 2009 (Rep. atti n. 243 CSR); 
  Visto in particolare l'articolo 11 del citato Patto per  la  salute
2010-2012 che prevede, tra l'altro, che  le  regioni  e  le  province
autonome  si  impegnano,  anche  in  relazione   all'attuazione   del
federalismo fiscale,  ad  avviare  le  procedure  per  perseguire  la
certificabilita' dei  bilanci,  attraverso  un  percorso  che  dovra'
garantire   l'accertamento    della    qualita'    delle    procedure
amministrativo    -    contabili    sottostanti     alla     corretta
contabilizzazione dei fatti aziendali, nonche' la qualita'  dei  dati
contabili; 
  Visto l'articolo 2, comma 70 della legge 23 dicembre 2009,  n.  191
che stabilisce che, per consentire alle regioni  l'implementazione  e
lo svolgimento delle attivita' previste dal  richiamato  articolo  11
del  Patto  per  la  salute  2010-2012  dirette  a   pervenire   alla
certificabilita' dei bilanci delle aziende sanitarie, si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 79, comma 1 sexies, lettera  c)  del
decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; 
  Visto il richiamato articolo 79, comma 1 sexies,  lettera  c),  del
decreto legge 25 giugno 2008, n.  112  convertito  con  modificazioni
dalla legge 6 agosto 2008,n.133,  che  stabilisce  che,  al  fine  di
agevolare le regioni impegnate nell'attuazione dei piani di  rientro,
una quota delle risorse di cui all'articolo 20, comma 1, della  legge
11  marzo  1988,  n.  67,  e  successive  modificazioni  puo'  essere
destinata per il finanziamento degli interventi diretti  a  garantire
la disponibilita' di dati economici, gestionali  e  produttivi  delle
strutture sanitarie operanti a  livello  locale  per  consentirne  la
produzione sistematica, l'interpretazione gestionale  continuativa  e
assicurare lo svolgimento delle  attivita'  di  programmazione  e  di
controllo regionale ed aziendale; 
  Vista l'articolo 2 della legge 31 dicembre  2009,  n.  196  recante
delega al Governo per l'adeguamento dei sistemi contabili; 
  Visto il decreto del  Capo  del  Dipartimento  della  qualita'  del
Ministero della salute del 17 maggio  2010  con  il  quale  e'  stato
istituito il gruppo di lavoro tecnico istituzionale con il compito di
individuare criteri  e  modalita'  per  assicurare  l'attuazione  del
citato articolo 11, punto 2 del "Patto per la  salute  2010-2012"  in
attuazione dell'articolo 1, comma 291, della legge 23 dicembre  2005,
n. 266; 
  Visto il decreto del Ministro della salute adottato di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2011, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 17 febbraio 2011 serie generale n. 39,  S.O.
n. 42, recante "Disposizioni in materia di valutazione  straordinaria
delle procedure amministrativo-contabili  necessarie  ai  fini  della
certificazione dei bilanci  delle  aziende  sanitarie  locali,  delle
aziende ospedaliere, degli istituti di ricovero e  cura  a  carattere
scientifico pubblici, anche trasformati in fondazioni, degli istituti
zooprofilattici   sperimentali   e    delle    aziende    ospedaliero
universitarie, ivi compresi i policlinici universitari"; 
  Visto  in  particolare,  l'articolo  3  del  predetto  decreto  del
Ministro della salute 18 gennaio 2011, che rinvia  ad  un  successivo
decreto del Ministro  della  salute,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza  permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e  le  province  autonome  di
Trento e di Bolzano, le integrazioni al decreto ministeriale  del  18
gennaio 2011 ritenute  necessarie  affinche'  le  regioni,  anche  in
considerazione di quanto previsto dalla legge 5 maggio 2009, n. 42 in
materia di federalismo  fiscale,  siano  agevolate  nel  governo  del
processo  teso  alla  certificabilita'  dei   bilanci   del   settore
sanitario; 
  Vista la normativa nazionale in materia di revisione contabile ed i
principi di revisione emanati dal Consiglio nazionale dell'Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili; 
  Tenuto conto altresi' della necessita' di dare attuazione a  quanto
disposto dall'articolo 1, comma 291 della legge 23 dicembre 2005,  n.
266 e dall'articolo 11 del richiamato Patto per la salute 2010-2012; 
  Visto il decreto del Ministro della salute adottato di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze 17 settembre 2012,  recante
" Disposizioni in materia di certificabilita' dei bilanci degli  enti
del  Servizio  sanitario  nazionale",  pubblicato  per  sunto   nella
Gazzetta Ufficiale 11 Ottobre 2012, serie generale n. 238; 
  Visto in particolare l'articolo 3, comma 5 del  menzionato  decreto
ministeriale 17 settembre 2012 che prevede che, con apposito  decreto
del Ministro della salute, di concerto con il Ministro  dell'economia
e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano, sono definiti i  requisiti  comuni  dei  Percorsi  Attuativi
della Certificabilita' e il termine massimo entro il  quale  tutti  i
citati percorsi attuativi dovranno essere completamente realizzati; 
  Ritenuto necessario pertanto, dare  attuazione  a  quanto  previsto
dall'articolo 3, comma 5 del decreto ministeriale 17 settembre  2012,
al fine di permettere  alle  regioni  e  alle  province  autonome  di
predisporre i singoli Percorsi Attuativi della Certificabilita'; 
  Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i  rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e  di  Bolzano,
nella seduta del 24 gennaio 2013 (Rep. atti n. 15/CSR); 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
      Definizione dei Percorsi Attuativi della Certificabilita' 
 
  1. Al fine di consentire alle regioni e alle province  autonome  di
dare attuazione a quanto previsto dall'articolo  3  del  decreto  del
Ministro della salute di concerto con  il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze 17 settembre 2012, sono definiti: "I Percorsi Attuativi
della Certificabilita'. Requisiti comuni a tutte le regioni", di  cui
all'allegato A  al  presente  decreto,  nonche'  i  "Contenuti  della
Relazione periodica di accompagnamento al PAC da predisporsi da parte
della regione" di cui all'allegato  B  al  presente  decreto  che  ne
costituiscono parte integrante .