Art. 32 Disposizioni transitorie e di coordinamento 1. L'adeguamento della struttura organizzativa e dell'organico degli Uffici tecnici territoriali a quanto disposto dagli articoli 30 e 31 e dalle tabelle da "A" a "E" e' attuato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 2. I piani di reimpiego del personale civile degli Uffici tecnici territoriali sono adottati d'intesa con le organizzazioni sindacali rappresentative.