Art. 2 
 
 
                         Commercializzazione 
 
  1. E' consentita la commercializzazione dei  sacchi  per  l'asporto
delle merci rientranti in una delle seguenti categorie: 
    a) sacchi monouso biodegradabili e  compostabili,  conformi  alla
norma armonizzata UNI EN 13432:2002; 
    b) sacchi riutilizzabili composti da polimeri diversi  da  quelli
di cui alla lettera a) che abbiano maniglia esterna  alla  dimensione
utile del sacco: 
      b.1) con spessore superiore  a  200  micron  e  contenenti  una
percentuale di plastica riciclata di almeno 30 per cento se destinati
all'uso alimentare; 
      b.2) con spessore superiore  a  100  micron  e  contenenti  una
percentuale di plastica riciclata di almeno il 10 per  cento  se  non
destinati all'uso alimentare; 
    c) sacchi riutilizzabili composti da polimeri diversi  da  quelli
di cui alla lettera a) che abbiano maniglia interna  alla  dimensione
utile del sacco: 
      c.1) con spessore superiore ai  100  micron  e  contenenti  una
percentuale di plastica riciclata di almeno 30 per cento se destinati
all'uso alimentare; 
      c.2) con spessore superiore  ai  60  micron  e  contenenti  una
percentuale di plastica riciclata di almeno il 10 per  cento  se  non
destinati all'uso alimentare. 
  2.  E'  altresi'  consentita  la  commercializzazione  dei   sacchi
riutilizzabili per l'asporto delle  merci  realizzati  in  carta,  in
tessuti di fibre naturali, in fibre  di  poliammide  e  in  materiali
diversi dai polimeri. 
  3. La riconversione degli impianti esistenti puo' essere  assistita
da contributi pubblici nel rispetto  delle  disposizioni  comunitarie
sugli aiuti di stato, sulla base di apposita disposizione legislativa
di finanziamento.