Art. 3 
 
  I creditori o altri soggetti interessati possono presentare formale
e motivata domanda all'autorita' governativa, intesa ad  ottenere  la
prosecuzione della liquidazione  con  nuova  nomina  del  commissario
liquidatore entro il termine perentorio gg. 30 decorrenti dalla  data
di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale  della
Repubblica italiana.