Art. 3 
 
 
                  Trasferimento risorse strumentali 
 
  1. A far data  dall'adozione  del  presente  decreto  gli  immobili
indicati nell'allegato n. 3, sono trasferiti allo  Stato  e  gestiti,
per  esso,  dall'Agenzia  del  Demanio,  ai   fini   del   successivo
affidamento in uso governativo al Ministero delle politiche  agricole
alimentari e forestali. Il presente decreto costituisce titolo per la
relativa  trascrizione  nei  registri  immobiliari.  Tutte  le  altre
risorse strumentali gia' appartenenti all'ex ASSI sono trasferite  al
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. 
  2. L'atto di individuazione dei beni mobili registrati  oggetto  di
trasferimento  costituisce  titolo  per  la  voltura   nei   pubblici
registri.