Art. 3 Trasferimento risorse strumentali 1. A far data dall'adozione del presente decreto gli immobili indicati nell'allegato n. 3, sono trasferiti allo Stato e gestiti, per esso, dall'Agenzia del Demanio, ai fini del successivo affidamento in uso governativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Il presente decreto costituisce titolo per la relativa trascrizione nei registri immobiliari. Tutte le altre risorse strumentali gia' appartenenti all'ex ASSI sono trasferite al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. 2. L'atto di individuazione dei beni mobili registrati oggetto di trasferimento costituisce titolo per la voltura nei pubblici registri.