Art. 4 
 
 
                              Sanzioni 
 
  Chiunque viola i divieti di cui al presente decreto, e' punito  con
la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro  410  a
euro 1.643, cosi' come previsto dal comma 2, dell'art. 8, del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con gli aggiornamenti di  cui  al
decreto del Ministro della giustizia in data 19 dicembre 2012.