(Allegato-art. 1)
                             Articolo 1 
 
1. Per le finalita'  di  cui  all'articolo  25,  paragrafo  2,  della
direttiva  95/46/CE,  si  ritiene   che   la   Repubblica   orientale
dell'Uruguay fornisca un adeguato  livello  di  protezione  dei  dati
personali trasferiti dall'Unione europea. 
 
2. L'autorita' di controllo della Repubblica  orientale  dell'Uruguay
competente per l'applicazione nella  stessa  Repubblica  delle  norme
giuridiche  in  materia  di   protezione   dei   dati   e'   indicata
nell'allegato alla presente decisione.