Art. 3 
 
  I creditori o altri soggetti interessati possono presentare formale
e motivata domanda all'autorita' governativa, intesa ad  ottenere  la
nomina del commissario liquidatore entro il termine perentorio di gg.
30 decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
  Avverso  il  presente  provvedimento  e'  proponibile  ricorso   al
Tribunale Amministrativo Regionale ovvero  ricorso  straordinario  al
Presidente della Repubblica, nei termini e presupposti di legge. 
    Roma, 13 marzo 2013 
 
                                              Il dirigente: Di Napoli