Art. 3 
 
  Non appena  ultimate  le  operazioni  di  assegnazione  di  cui  al
precedente   articolo,   avra'   inizio   il    collocamento    della
venticinquesima tranche dei titoli stessi per un importo pari  al  15
per cento dell'ammontare  nominale  collocato  nell'asta  "ordinaria"
relativa alla tranche di cui all'art.  1  del  presente  decreto;  il
predetto importo verra' arrotondato, se  necessario,  ai  1.000  euro
piu' vicini, per eccesso o per difetto a seconda che  le  ultime  tre
cifre dell'importo stesso siano o non siano superiori a 500 euro. 
  Tale  tranche  supplementare   sara'   riservata   agli   operatori
"specialisti in titoli di Stato", individuati ai sensi  dell'art.  23
del decreto ministeriale n. 216 del 2009, citato nelle premesse,  che
abbiano partecipato all'asta della ventiquattresima tranche e  verra'
ripartita con le modalita' di seguito indicate. 
  La  tranche   supplementare   verra'   collocata   al   prezzo   di
aggiudicazione determinato nell'asta relativa  alla  tranche  di  cui
all'art. 1 del presente decreto e verra' assegnata con  le  modalita'
indicate negli articoli 13 e 14 del citato decreto del  20  settembre
2007, in quanto applicabili, con le seguenti integrazioni: 
    "Eventuali offerte che  presentino  l'indicazione  di  titoli  di
scambio da  versare  in  regolamento  dei  titoli  in  emissione  non
verranno prese in considerazione. 
    Le domande  presentate  nell'asta  supplementare  si  considerano
formulate  al  prezzo   di   aggiudicazione   determinato   nell'asta
ordinaria, anche se recanti prezzi diversi." 
  Gli   "specialisti"   potranno    partecipare    al    collocamento
supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino  alle  ore
15,30 del giorno 26 marzo 2013; le predette  operazioni  d'asta  sono
effettuate anche tramite sistemi di comunicazione telematica. 
  Le offerte non pervenute entro il  suddetto  termine  non  verranno
prese in considerazione. 
  In  considerazione  della  durata  residua  dei  buoni  del  Tesoro
poliennali di cui al presente decreto, i medesimi vengono  assimilati
ai  titoli  con  vita  residua  di  dieci  anni;  pertanto  l'importo
spettante  di  diritto  a  ciascuno  "specialista"  nel  collocamento
supplementare sara' determinato nella maniera seguente: 
    per un importo pari  al  10  per  cento  dell'ammontare  nominale
collocato nell'asta "ordinaria", l'ammontare attribuito sara'  uguale
al rapporto fra  il  valore  dei  buoni  di  cui  lo  specialista  e'
risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste "ordinarie" dei  BTP€i
decennali ed il totale  complessivamente  assegnato,  nelle  medesime
aste,  agli  operatori  ammessi   a   partecipare   al   collocamento
supplementare; nelle predette aste  verra'  compresa  quella  di  cui
all'art. 1 del presente decreto e verranno escluse quelle relative ad
eventuali operazioni di concambio. 
    per un importo ulteriore  pari  al  5  per  cento  dell'ammontare
nominale collocato nell'asta ordinaria, sara' attribuito in base alla
valutazione, effettuata dal Tesoro, della performance  relativa  agli
specialisti  medesimi,  rilevata  trimestralmente   sulle   sedi   di
negoziazione all'ingrosso selezionate  ai  sensi  degli  articoli  23
(commi 10, 11, 13 e 14) e 28 (comma 2) del  Decreto  Ministeriale  n.
216 del 22 dicembre 2009, citato  nelle  premesse;  tale  valutazione
viene comunicata alla Banca d'Italia e agli specialisti stessi. 
  Le richieste  saranno  soddisfatte  assegnando  prioritariamente  a
ciascuno "specialista" il minore tra  l'importo  richiesto  e  quello
spettante di diritto. Qualora uno  o  piu'  "specialisti"  presentino
richieste inferiori a quelle loro spettanti di  diritto,  ovvero  non
effettuino alcuna  richiesta,  la  differenza  sara'  assegnata  agli
operatori che presenteranno richieste superiori a quelle spettanti di
diritto. 
  Delle operazioni  relative  al  collocamento  supplementare  verra'
redatto apposito verbale.