Art. 2 
 
  1. Nei casi eccezionali in cui siano presenti disavanzi  pregressi,
e fatte salve le valutazioni  dell'Autorita'  di  vigilanza  previste
dalla legge, il venticinque per cento dell'avanzo  dell'esercizio  e'
destinato prioritariamente alla copertura dei disavanzi pregressi. 
  2. Le fondazioni bancarie possono, con atto motivato,  incrementare
la percentuale di cui al comma 1,  considerate  le  esigenze  sia  di
salvaguardare   il   patrimonio,   sia   di   garantire   continuita'
all'attivita' istituzionale. 
  3. Non e' consentito effettuare l'accantonamento di cui all'art. 1,
comma 4, se  i  disavanzi  pregressi  non  sono  stati  integralmente
coperti. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 25 marzo 2013 
 
                             Il direttore generale del Tesoro: La Via