IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visto l'art. 2, comma 3, primo e secondo periodo, del decreto-legge
6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 2012, n. 135, il quale prevede che con decreto del  Presidente
del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della difesa  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sia  ridotto,
in misura non inferiore al dieci per cento, il totale generale  degli
organici delle Forze armate e sia rideterminata la  ripartizione  dei
volumi organici di cui all'art. 799 del decreto legislativo 15  marzo
2010, n. 66; 
  Visto l'art. 2, comma 3, quarto e quinto periodo, del decreto-legge
n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del
2012, il quale prevede che, in  attuazione  di  quanto  disposto  dal
medesimo comma 3, con regolamento adottato  ai  sensi  dell'art.  17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro
della difesa, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze,   anche   in   deroga   alle   disposizioni    del    codice
dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo  n.  66  del
2010, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2013, siano  ridotti  le
dotazioni  organiche  degli  ufficiali  di  ciascuna  Forza   armata,
suddivise per ruolo e grado, e il numero delle promozioni  a  scelta,
esclusi, tra gli altri, l'Arma  dei  carabinieri  e  il  Corpo  delle
capitanerie di porto,  siano  emanate  disposizioni  transitorie  per
realizzare la graduale riduzione dei  volumi  organici  entro  il  1°
gennaio  2016,  nonche'  disposizioni  per   l'esplicita   estensione
dell'istituto del collocamento in aspettativa per riduzione di quadri
al personale militare non dirigente; 
  Visto l'art.  2,  comma  7,  del  decreto-legge  n.  95  del  2012,
convertito, con modificazioni, dalla  legge  n.  135  del  2012,  che
prevede l'esclusione, tra  gli  altri,  del  personale  del  comparto
sicurezza dalle riduzioni  delle  dotazioni  organiche  previste  dal
medesimo art. 2 del decreto-legge n. 95 del 2012; 
  Visti gli articoli 798 e 799 del  decreto  legislativo  n.  66  del
2010, che stabiliscono, rispettivamente, l'entita' complessiva  delle
dotazioni organiche del personale  militare  dell'Esercito  italiano,
della Marina militare  e  dell'Aeronautica  militare  e  la  relativa
ripartizione; 
  Considerato  che  la  riduzione  dell'entita'   complessiva   delle
dotazioni organiche del personale militare deve essere realizzata dal
regolamento previsto  dall'art.  2,  comma  3,  quinto  periodo,  del
decreto-legge n. 95 del 2012, convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge n. 135 del 2012, gradualmente entro il 1° gennaio 2016  e  che,
pertanto, per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, le eccedenze del
personale militare conseguono ai decreti che, ai sensi degli articoli
2207 e 2215 del decreto  legislativo  n.  66  del  2010,  determinano
annualmente, sino al 31 dicembre 2020, le dotazioni  organiche  e  le
consistenze del  personale  militare  dell'Esercito  italiano,  della
Marina militare e dell'Aeronautica militare in servizio; 
  Ravvisata la necessita' di provvedere alla  riduzione  dell'entita'
complessiva  delle  dotazioni  organiche   del   personale   militare
dell'Esercito italiano,  della  Marina  militare  e  dell'Aeronautica
militare e alla rideterminazione della relativa ripartizione; 
  Sulla proposta del  Ministro  della  difesa,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
Riduzione  dell'entita'   complessiva   delle   dotazioni   organiche
dell'Esercito italiano,  della  Marina  militare  e  dell'Aeronautica
                              militare 
 
  1. L'entita' complessiva delle dotazioni  organiche  del  personale
militare   dell'Esercito   italiano,   della   Marina   militare    e
dell'Aeronautica militare, di cui all'art. 798, comma 1, del  decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e' ridotta a 170.000 unita'. 
  2. La riduzione di cui al comma 1 e' attuata ai sensi dell'art.  2,
comma 3, quinto periodo, del decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.