Art. 3 
 
  1. A  decorrere  dal  1°  febbraio  2014,  i  prodotti  attualmente
soggetti a regime di libera vendita, contenenti i principi  attivi  e
appartenenti ai tipi di prodotto di cui all'art. 1 non  possono  piu'
essere prodotti e a decorrere dal 1° agosto  2014  non  possono  piu'
essere venduti o ceduti al consumatore finale.