Art. 3 1. A decorrere dal 1° febbraio 2014, i prodotti attualmente soggetti a regime di libera vendita, contenenti i principi attivi e appartenenti ai tipi di prodotto di cui all'art. 1 non possono piu' essere prodotti e a decorrere dal 1° agosto 2014 non possono piu' essere venduti o ceduti al consumatore finale.