IL DIRETTORE GENERALE dello sviluppo rurale Visto il decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194 che, in attuazione della direttiva 91/414/CEE, disciplina l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari; Visti in particolare i commi 5, 6, 7 e 8 dell'art. 4 del predetto decreto legislativo n. 194/1995; Visto il decreto del Ministro della sanita' del 28 settembre 1995 che modifica gli allegati II e III del suddetto decreto legislativo n. 194/1995; Visto il decreto interministeriale 27 novembre 1996 che, in attuazione del citato decreto legislativo n. 194/1995, disciplina i principi delle buone pratiche per l'esecuzione delle prove di campo e definisce i requisiti necessari al riconoscimento ufficiale dell'idoneita' a condurre prove di campo finalizzate alla registrazione dei prodotti fitosanitari; Visto il decreto di riconoscimento al Centro «Centro Ricerche Agrobiocontrol S.r.l.», con sede legale in Via Legnano, 83 - 04100 Latina, dell'idoneita' a condurre prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari prot. n. 26201 del 23 novembre 2010; Visto l'esito favorevole della verifica della conformita' ad effettuare prove di campo a fini registrativi, finalizzate alla produzione di dati di efficacia e alla determinazione dell'entita' dei residui di prodotti fitosanitari effettuata in data 3 luglio 2012 presso il Centro di saggio «Centro Ricerche Agrobiocontrol S.r.l.»; Decreta: Art. 1 1. Il Centro «Centro Ricerche Agrobiocontrol S.r.l.», con sede legale in Via Legnano, 83 - 04100 Latina, e' riconosciuto idoneo a proseguire nelle prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari volte ad ottenere le seguenti informazioni: Efficacia dei prodotti fitosanitari (di cui all'Allegato III, punto 6.2 del decreto legislativo n. 194/1995); Dati sulla comparsa o eventuale sviluppo di resistenza (di cui all'Allegato III, punto 6.3 del decreto legislativo n. 194/1995); Incidenza sulla resa quantitativa e/o qualitativa (di cui all'Allegato III, punto 6.4 del decreto legislativo n. 194/1995); Fitotossicita' nei confronti delle piante e prodotti vegetali bersaglio (di cui all'Allegato III, punto 6.5 del decreto legislativo n. 194/1995); Osservazioni riguardanti gli effetti collaterali indesiderabili (di cui all'Allegato III, punto 6.6 del decreto legislativo n. 194/1995); Determinazione dei residui in o su prodotti trattati, alimenti per l'uomo o per gli animali (di cui all'Allegato III, punto 8.1 del decreto legislativo n. 194/1995); Valutazione dei dati sui residui nelle colture successive o di rotazione (di cui all'Allegato III, punto 8.5 del decreto legislativo n. 194/1995); Individuazione dei tempi di carenza per impieghi in pre-raccolta o post-raccolta (di cui all'Allegato III, punto 8.6 del decreto legislativo n. 194/1995). Detto riconoscimento riguarda le prove di campo di efficacia e le prove di campo finalizzate alla determinazione dell'entita' dei residui di prodotti fitosanitari nei seguenti settori di attivita': Aree non agricole; Colture arboree; Colture erbacee; Colture forestali; Colture medicinali ed aromatiche; Colture ornamentali; Colture orticole; Concia sementi; Conservazione post-raccolta; Diserbo; Entomologia; Microbiologia agraria; Nematologia; Patologia vegetale; Produzione sementi.