Art. 2 
 
  1. Il Centro di referenza  cui  all'art.  1,  oltre  a  svolgere  i
compiti di cui all'art. 2 del decreto del Ministro  della  sanita'  4
ottobre 1999: 
  a) realizza  un  sistema  strutturato  e  permanente  di  referenti
all'interno dei singoli Istituti Zooprofilattici Sperimentali; 
  b) attua sistemi per l'identificazione e la valutazione precoce dei
rischi   emergenti   in    sicurezza    alimentare,    nonche'    per
l'identificazione di aree e condizioni di potenziale rischio; 
  c) realizza attivita' di monitoraggio finalizzata alla  rilevazione
del  rischio  dei  seguenti  principali  aspetti:  cambiamenti  nelle
tecnologie di produzione,  conservazione,  distribuzione,  vendita  e
preparazione finale degli alimenti, delle modalita' di consumo e  del
tipo di alimenti consumati; 
  d) mette in atto ogni altra utile iniziativa per  l'identificazione
dei  rischi  emergenti  in  sicurezza  alimentare,  ivi  compresa  la
realizzazione   di   sistemi   di   scambio   d'informazioni   e   la
collaborazione con  le  analoghe  iniziative  di  altri  Paesi  e  di
Organizzazioni internazionali.