Art. 2 1. Il Centro di referenza cui all'art. 1, oltre a svolgere i compiti di cui all'art. 2 del decreto del Ministro della sanita' 4 ottobre 1999: a) realizza un sistema strutturato e permanente di referenti all'interno dei singoli Istituti Zooprofilattici Sperimentali; b) attua sistemi per l'identificazione e la valutazione precoce dei rischi emergenti in sicurezza alimentare, nonche' per l'identificazione di aree e condizioni di potenziale rischio; c) realizza attivita' di monitoraggio finalizzata alla rilevazione del rischio dei seguenti principali aspetti: cambiamenti nelle tecnologie di produzione, conservazione, distribuzione, vendita e preparazione finale degli alimenti, delle modalita' di consumo e del tipo di alimenti consumati; d) mette in atto ogni altra utile iniziativa per l'identificazione dei rischi emergenti in sicurezza alimentare, ivi compresa la realizzazione di sistemi di scambio d'informazioni e la collaborazione con le analoghe iniziative di altri Paesi e di Organizzazioni internazionali.