IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
 
  Visto il regolamento (CE) n.  450  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 23 aprile 2008,  che  istituisce  il  codice  doganale
comunitario; 
  Visto il regolamento (CEE) n.  2454/93  della  Commissione,  del  2
luglio 1993, cosi' come modificato dal regolamento (CE) n.  1192/2008
della Commissione, del 17 novembre 2008, il quale prevede  l'istituto
dell'autorizzazione  unica  per   la   procedura   di   dichiarazione
semplificata e la procedura di domiciliazione  di  cui  all'art.  76,
paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2913/92, del 12 ottobre 1992; 
  Vista la decisione 2007/436/CE/Euratom del Consiglio, del 7  giugno
2007, relativa al  sistema  delle  risorse  proprie  delle  Comunita'
europee e il regolamento(CE)  n.  1150/2000  del  Consiglio,  del  22
maggio 2000, e successive  modifiche,  recante  l'applicazione  della
predetta decisione 2007/436/CE/Euratom; 
  Vista la  Convenzione  relativa  allo  sdoganamento  centralizzato,
concernente  l'attribuzione  delle  spese  di  riscossione  nazionali
trattenute allorche' le risorse proprie  tradizionali  sono  messe  a
disposizione del bilancio dell'UE, fatta a  Bruxelles,  il  10  marzo
2009 e ratificata con la legge 3 febbraio 2011, n. 7, con la quale si
stabilisce che la quota dei diritti  doganali  destinata  allo  Stato
dove avviene l'operazione di importazione  sia  ripartita,  in  parti
uguali, tra gli Stati membri coinvolti nella medesima operazione; 
  Visto l'art. 1, comma 3, della predetta Convenzione  relativa  allo
sdoganamento  centralizzato,  con  il  quale  si  stabilisce  che  le
procedure indicate nella medesima Convenzione si applicano anche alle
anzidette autorizzazioni uniche; 
  Visto l'art. 9, comma 3-duodecies, della legge 26 aprile  2012,  n.
44, che stabilisce che con decreto del Ministro dell'Economia e delle
finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di  entrata  in
vigore della legge medesima, sono individuate le procedure  contabili
e  fiscali  necessarie  a  dare   applicazione   all'istituto   delle
autorizzazioni uniche alle procedure semplificate per  il  regime  di
importazione; 
  Ritenuto che si rende necessario ed  urgente  emanare  il  predetto
decreto tenuto conto della operativita' della nuova normativa; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                Definizioni e ambito di applicazione 
 
  1. Ai soli fini del presente  decreto  sono  adottate  le  seguenti
definizioni: 
    a)  Convenzione:  la  convenzione  relativa   allo   sdoganamento
centralizzato concernente l'attribuzione delle spese  di  riscossione
nazionali fatta a Bruxelles il 10 marzo  2009  e  ratificata  con  la
legge 3 febbraio 2011, n. 7; 
    b) Autorizzazioni uniche  nazionali:  le  autorizzazioni  di  cui
all'art. 1, paragrafo 13, del  Regolamento  (CEE)  n.  2454/93  della
Commissione del 2 luglio 1993, rilasciate dall'Agenzia delle Dogane; 
    c)  Operazioni  doganali  nazionali:   le   operazioni   doganali
effettuate nell'ambito delle autorizzazioni uniche nazionali  per  le
quali le merci siano state  dichiarate  per  l'immissione  in  libera
pratica in Italia e presentate presso una dogana di uno Stato  membro
diverso dall'Italia; 
    d) Autorizzazioni uniche non nazionali: le autorizzazioni di  cui
all'art. 1,  paragrafo  13,  del  predetto  Regolamento  n.  2454/93,
rilasciata dall'Amministrazione doganale di uno Stato membro  diverso
dall'Italia; 
    e) Operazioni doganali  non  nazionali:  le  operazioni  doganali
effettuate nell'ambito delle autorizzazioni uniche non nazionali  per
le quali le merci siano state dichiarate per l'immissione  in  libera
pratica in uno Stato membro diverso dall'Italia e  presentate  presso
un Ufficio delle dogane nazionale; 
    f) Stati membri beneficiari: gli Stati membri dell'Unione europea
che ratificano la Convenzione cosi' come previsto dall'art. 7,  comma
3, della medesima; 
    g) IGRUE: l'Ispettorato Generale per i  Rapporti  Finanziari  con
l'Unione Europea  del  Ministero  dell'Economia  e  delle  finanze  -
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato. 
  2. Il presente decreto disciplina le modalita' per  lo  scambio  di
informazioni e la ripartizione delle spese  di  riscossione  tra  gli
Stati membri beneficiari ai sensi della Convenzione.