Art. 2 
 
 
Versamento delle spese di  riscossione  per  le  operazioni  doganali
                              nazionali 
 
  1. In applicazione della Convenzione, gli  importi  afferenti  alle
spese di riscossione connesse con operazioni doganali nazionali  sono
riconosciuti a favore degli Stati membri beneficiari, in misura  pari
alla percentuale prevista all'art. 4 della medesima Convenzione. 
  2. Per le finalita' di cui al  comma  1,  l'Agenzia  delle  Dogane,
entro  il  giorno  20  di  ciascun  mese  solare,  rende  disponibili
all'IGRUE le informazioni, con riferimento alle  operazioni  doganali
nazionali effettuate nel  mese  solare  precedente,  concernenti  gli
importi di cui all'art. 3, paragrafo 1 della Convenzione e necessarie
per  i  successivi  riversamenti  agli  Stati   membri   beneficiari,
indicando, per ciascuno di tali Stati, le somme  complessivamente  da
attribuire. 
  3. L'IGRUE, sulla  base  delle  indicazioni  ricevute  dall'Agenzia
delle  Dogane  ai  sensi  del  comma  2,  provvede   ai   conseguenti
trasferimenti in favore degli Stati  beneficiari  dando  notifica  ai
medesimi Stati dell'avvenuta operazione. L'IGRUE provvede,  altresi',
a  comunicare  l'avvenuto  trasferimento  degli  importi  di  cui  al
presente comma all'Agenzia delle Dogane, con cadenza mensile.