Art. 2 Versamento delle spese di riscossione per le operazioni doganali nazionali 1. In applicazione della Convenzione, gli importi afferenti alle spese di riscossione connesse con operazioni doganali nazionali sono riconosciuti a favore degli Stati membri beneficiari, in misura pari alla percentuale prevista all'art. 4 della medesima Convenzione. 2. Per le finalita' di cui al comma 1, l'Agenzia delle Dogane, entro il giorno 20 di ciascun mese solare, rende disponibili all'IGRUE le informazioni, con riferimento alle operazioni doganali nazionali effettuate nel mese solare precedente, concernenti gli importi di cui all'art. 3, paragrafo 1 della Convenzione e necessarie per i successivi riversamenti agli Stati membri beneficiari, indicando, per ciascuno di tali Stati, le somme complessivamente da attribuire. 3. L'IGRUE, sulla base delle indicazioni ricevute dall'Agenzia delle Dogane ai sensi del comma 2, provvede ai conseguenti trasferimenti in favore degli Stati beneficiari dando notifica ai medesimi Stati dell'avvenuta operazione. L'IGRUE provvede, altresi', a comunicare l'avvenuto trasferimento degli importi di cui al presente comma all'Agenzia delle Dogane, con cadenza mensile.