Art. 3 Scambio di informazioni per le operazioni doganali non nazionali 1. Per le operazioni doganali non nazionali l'Agenzia delle dogane provvede a comunicare, alle autorita' doganali degli altri Stati membri interessati, le informazioni previste dall'art. 3, paragrafo 2, della Convenzione. 2. L'Agenzia delle Dogane mette a disposizione dell'IGRUE, entro il giorno 20 di ogni mese solare, le informazioni relative alle operazioni doganali non nazionali effettuate nel mese solare precedente e i relativi importi di competenza dello Stato italiano in applicazione della Convenzione.