Art. 3 
 
 
  Scambio di informazioni per le operazioni doganali non nazionali 
 
  1. Per le operazioni doganali non nazionali l'Agenzia delle  dogane
provvede a comunicare, alle  autorita'  doganali  degli  altri  Stati
membri interessati, le informazioni previste dall'art.  3,  paragrafo
2, della Convenzione. 
  2. L'Agenzia delle Dogane mette a disposizione dell'IGRUE, entro il
giorno  20  di  ogni  mese  solare,  le  informazioni  relative  alle
operazioni  doganali  non  nazionali  effettuate  nel   mese   solare
precedente e i relativi importi di competenza dello Stato italiano in
applicazione della Convenzione.