Art. 5 
 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1. L'Agenzia delle Dogane e l'IGRUE provvedono ad  approntare,  per
quanto di rispettiva  competenza,  le  procedure  necessarie  a  dare
attuazione agli adempimenti e allo scambio di  informazioni  previsti
dal presente decreto. Con determinazione dell'Agenzia  delle  Dogane,
di intesa con l'IGRUE, da pubblicare nella Gazzetta  ufficiale  della
Repubblica italiana, saranno attivate le procedure di cui al presente
comma. 
  Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo  alla  sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 1° febbraio 2013 
 
                                                  Il Ministro: Grilli 

Registrato alla Corte dei conti il 15 marzo 2013 
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia  e  delle
finanze, registro n. 2, Economia e finanze, foglio n. 236