Art. 5 Disposizioni finali 1. L'Agenzia delle Dogane e l'IGRUE provvedono ad approntare, per quanto di rispettiva competenza, le procedure necessarie a dare attuazione agli adempimenti e allo scambio di informazioni previsti dal presente decreto. Con determinazione dell'Agenzia delle Dogane, di intesa con l'IGRUE, da pubblicare nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, saranno attivate le procedure di cui al presente comma. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 1° febbraio 2013 Il Ministro: Grilli Registrato alla Corte dei conti il 15 marzo 2013 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, registro n. 2, Economia e finanze, foglio n. 236