(Allegato-art. 9)
                               Art. 9. 
 
    Per ogni  specifico  produttore,  od  altro  avente  diritto,  e'
ammessa la miscelazione di partite successive di trasformazione delle
olive per la stessa unita' aziendale. Nell'ambito del  territorio  di
cui all'art.3, sono consentiti il  trasferimento  e  la  miscelazione
anche a produttori diversi per partite di olive e di olio in possesso
dei requisiti previsti nel disciplinare stesso.  In  nessun  caso  la
denominazione "Chianti Classico" puo' essere attribuita  ad  oli  che
risultino mescolati con altri oli, anche extravergini, prodotti fuori
dell'area indicata nell'art.3 o anche ottenuti nella stessa  zona  ma
in anni precedenti o per partite ricavate da olive staccate  dopo  la
data di raccolta prevista nell'art.6.