Art. 7 Criteri generali per autorizzare la troncatura del becco e la castrazione dei polli da carne 1. In attuazione delle disposizioni di cui all'allegato 1, punto 12 del decreto legislativo, il proprietario o il detentore presenta all'azienda sanitaria locale territorialmente competente istanza di autorizzazione per gli interventi di cui ai successivi commi. 2. Per la troncatura del becco, il proprietario o il detentore allega all'istanza di cui al comma 1 una relazione contenente le seguenti informazioni: a) le misure alternative poste in essere per impedire plumofagia e cannibalismo; b) il parere di un medico veterinario; c) i nominativi del personale addetto ad eseguire l'intervento o i riferimenti della ditta fornitrice degli animali con becco troncato. 3. Per la castrazione dei polli, il proprietario o il detentore allega all'istanza di cui al comma 1 una relazione contenente le seguenti informazioni: a) il nominativo del medico veterinario supervisore; b) i nominativi del personale, specificamente formato dal medico veterinario supervisore, incaricato ad eseguire l'intervento. 4. Gli interventi di cui al comma 2 e 3, eseguiti in mancanza della prescritta autorizzazione, sono equiparati alle violazioni gravi al benessere animale di cui all'art. 5 del presente decreto.