Art. 4 Modalita' di comunicazione all'Inps e all'Inail 1. I soggetti di cui all'art. 49-bis, comma 1, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, nel caso di attivita' di noleggio di imbarcazioni e navi da diporto che diano luogo a prestazioni di lavoro occasionale di tipo accessorio, effettuano la comunicazione di cui al comma 3 del medesimo articolo attraverso le modalita' operative gia' previste dall'Inps e dall'Inail in materia di comunicazione preventiva per l'inizio di attivita' di lavoro occasionale accessorio. 2. La comunicazione di cui al comma 1 riporta l'indicazione: a) dei dati anagrafici e del codice fiscale del titolare persona fisica ovvero dell'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria dell'imbarcazione o nave da diporto adibita al noleggio; b) degli estremi identificativi dell'imbarcazione o nave da diporto adibita al noleggio; c) dei dati anagrafici e del codice fiscale del soggetto prestatore di lavoro occasionale; d) del tipo di attivita' prestata in forma occasionale nonche' della data di inizio e fine della prestazione.