Art. 3 Valutazione delle prove, Graduatorie e Soglia di punteggio minimo 1. Per la valutazione della prova si tiene conto dei seguenti criteri: a) valutazione del test (max 90 punti): • 1,5 punti per ogni risposta esatta; • meno 0,4 punti per ogni risposta sbagliata; • 0 punti per ogni risposta non data; b) valutazione della conoscenza linguistica (5 punti) Sono assegnati 5 punti ai candidati in possesso, alla data del 20 marzo 2013, di una delle certificazioni linguistiche di cui all'Allegato 3. c) valutazione del percorso scolastico (max 5 punti) Sono considerate le votazioni finali conseguite nel triennio precedente all'anno di rilascio del diploma, nelle seguenti discipline: lingua e letteratura del paese di provenienza, una lingua straniera, matematica. Il punteggio viene attribuito in base ai criteri di cui all'allegato 3 esclusivamente se sono stati indicati i voti finali di tutte le discipline e se tali voti risultano al termine di ciascun anno scolastico almeno pari alla sufficienza. Se viene documentata l'assenza di tali insegnamenti nell'ordinamento della scuola di provenienza, la media viene calcolata sulle discipline effettivamente erogate esclusivamente solo se sono inseriti tutti i dati del triennio. 2. Il punteggio totale e' dato dalla somma dei punteggi ottenuti nelle valutazioni di cui alle lettere a), b) e c). I criteri di cui alle lettere b) e c) sono utilizzati solo esclusivamente se il candidato ha ottenuto un punteggio pari o superiore a 20 punti nel test come previsto dal successivo comma 5. 3. Il candidato e' responsabile della comunicazione delle informazioni di cui alle lettere b) e c) del comma 1 che dovranno essere inserite entro il giorno 20 marzo 2013 secondo le modalita' di cui all'allegato 1 punto 14. In assenza delle informazioni di cui alle lettere b) e c) non sara' assegnato alcun punteggio aggiuntivo rispetto a quello del test di cui al punto a). Le informazioni di cui ai punti b) e c) dovranno essere altresi' verificate, a pena di esclusione, all'atto dell'iscrizione, cosi' come il possesso del diploma di istruzione secondaria superiore. 4. Il Cineca sulla base del punteggio totale, calcolato ai sensi della comma 2, redige due distinte graduatorie nazionali, una per gli studenti comunitari e stranieri residenti in Italia, di cui all'art. 26 della legge n.189/2002, e l'altra per gli studenti stranieri residenti all'estero, secondo le procedure di cui all'allegato 2, tenendo conto delle situazioni di parita' del punteggio secondo quanto segue: • prevale in ordine decrescente il punteggio ottenuto dal candidato nella soluzione, rispettivamente, dei quesiti relativi agli argomenti di cultura generale e ragionamento logico, biologia, chimica, fisica e matematica; • in caso di ulteriore parita', prevale lo studente che sia anagraficamente piu' giovane. 5. Nell'ambito dei posti disponibili per le immatricolazioni, sono ammessi al corso di laurea magistrale gli studenti comunitari e stranieri residenti in Italia, di cui all'art. 26 della legge n.189/2002 e, nell'ambito della relativa riserva dei posti, gli studenti stranieri residenti all'estero, utilmente collocati nelle graduatorie di cui all'allegato 2 che costituisce parte integrante del presente decreto. Sono ammessi ai corsi gli studenti appartenenti a tutte le predette categorie che nel test abbiano superato la soglia minima pari a venti (20) punti.