Art. 3 
 
 
  Valutazione delle prove, Graduatorie e Soglia di punteggio minimo 
 
  1. Per la valutazione della  prova  si  tiene  conto  dei  seguenti
criteri: 
    a) valutazione del test (max 90 punti): 
      • 1,5 punti per ogni risposta esatta; 
      • meno 0,4 punti per ogni risposta sbagliata; 
      • 0 punti per ogni risposta non data; 
    b) valutazione della conoscenza linguistica (5 punti) 
    Sono assegnati 5 punti ai candidati in possesso, alla data del 20
marzo  2013,  di  una  delle  certificazioni  linguistiche   di   cui
all'Allegato 3. 
    c) valutazione del percorso scolastico (max 5 punti) 
    Sono considerate le  votazioni  finali  conseguite  nel  triennio
precedente  all'anno  di  rilascio  del   diploma,   nelle   seguenti
discipline: lingua e letteratura del paese di provenienza, una lingua
straniera, matematica. Il  punteggio  viene  attribuito  in  base  ai
criteri di cui all'allegato 3 esclusivamente se sono stati indicati i
voti finali di tutte le  discipline  e  se  tali  voti  risultano  al
termine di ciascun anno scolastico almeno pari alla  sufficienza.  Se
viene documentata l'assenza  di  tali  insegnamenti  nell'ordinamento
della  scuola  di  provenienza,  la  media  viene   calcolata   sulle
discipline  effettivamente  erogate  esclusivamente  solo   se   sono
inseriti tutti i dati del triennio. 
  2. Il punteggio totale e' dato dalla somma  dei  punteggi  ottenuti
nelle valutazioni di cui alle lettere a), b) e c). I criteri  di  cui
alle lettere b) e  c)  sono  utilizzati  solo  esclusivamente  se  il
candidato ha ottenuto un punteggio pari o superiore a  20  punti  nel
test come previsto dal successivo comma 5. 
  3.  Il  candidato  e'  responsabile   della   comunicazione   delle
informazioni di cui alle lettere b) e c) del  comma  1  che  dovranno
essere inserite entro il giorno 20 marzo 2013 secondo le modalita' di
cui all'allegato 1 punto 14. In assenza  delle  informazioni  di  cui
alle lettere b) e c) non sara' assegnato alcun  punteggio  aggiuntivo
rispetto a quello del test di cui al punto a). Le informazioni di cui
ai punti b) e c) dovranno  essere  altresi'  verificate,  a  pena  di
esclusione, all'atto dell'iscrizione,  cosi'  come  il  possesso  del
diploma di istruzione secondaria superiore. 
  4. Il Cineca sulla base del punteggio totale,  calcolato  ai  sensi
della comma 2, redige due distinte graduatorie nazionali, una per gli
studenti comunitari e stranieri residenti in Italia, di cui  all'art.
26 della legge n.189/2002,  e  l'altra  per  gli  studenti  stranieri
residenti all'estero, secondo le procedure  di  cui  all'allegato  2,
tenendo conto delle  situazioni  di  parita'  del  punteggio  secondo
quanto segue: 
    •  prevale  in  ordine  decrescente  il  punteggio  ottenuto  dal
candidato nella soluzione, rispettivamente, dei quesiti relativi agli
argomenti  di  cultura  generale  e  ragionamento  logico,  biologia,
chimica, fisica e matematica; 
    • in caso di ulteriore  parita',  prevale  lo  studente  che  sia
anagraficamente piu' giovane. 
  5. Nell'ambito dei posti disponibili per le immatricolazioni,  sono
ammessi al corso di  laurea  magistrale  gli  studenti  comunitari  e
stranieri residenti  in  Italia,  di  cui  all'art.  26  della  legge
n.189/2002 e, nell'ambito  della  relativa  riserva  dei  posti,  gli
studenti stranieri residenti all'estero,  utilmente  collocati  nelle
graduatorie di cui all'allegato 2 che  costituisce  parte  integrante
del presente decreto. Sono ammessi ai corsi gli studenti appartenenti
a tutte le predette categorie che nel test abbiano superato la soglia
minima pari a venti (20) punti.