Art. 4 
 
 
Studenti in situazione di handicap e  studenti  affetti  da  Disturbi
                  Specifici dell'Apprendimento -DSA 
 
  1. Le prove di cui  al  presente  decreto  sono  organizzate  dagli
Atenei  tenendo  conto  delle  singole  esigenze  degli  studenti  in
situazione di handicap, a  norma  della  legge  n.  104  del  1992  e
successive modificazioni. 
  2. Per quanto attiene agli studenti affetti da DSA, certificati  ai
sensi della legge n. 170/2010 citata  in  premesse,  e'  concesso  un
tempo aggiuntivo massimo pari al 30 per  cento  in  piu'  rispetto  a
quello definito per la prova di ammissione, di cui all'art. 2,  comma
6. 
  3. Cambridge Assessment organizza la prova presso  le  sedi  estere
tenendo conto della situazione  di  handicap  o  di  dislessia  degli
studenti eventualmente segnalata dagli Atenei interessati.