Art. 4 Studenti in situazione di handicap e studenti affetti da Disturbi Specifici dell'Apprendimento -DSA 1. Le prove di cui al presente decreto sono organizzate dagli Atenei tenendo conto delle singole esigenze degli studenti in situazione di handicap, a norma della legge n. 104 del 1992 e successive modificazioni. 2. Per quanto attiene agli studenti affetti da DSA, certificati ai sensi della legge n. 170/2010 citata in premesse, e' concesso un tempo aggiuntivo massimo pari al 30 per cento in piu' rispetto a quello definito per la prova di ammissione, di cui all'art. 2, comma 6. 3. Cambridge Assessment organizza la prova presso le sedi estere tenendo conto della situazione di handicap o di dislessia degli studenti eventualmente segnalata dagli Atenei interessati.