Art. 3 
 
  1.  L'organismo  autorizzato   «DQA»   non   puo'   modificare   la
denominazione e la compagine sociale, il proprio  statuto,  i  propri
organi di rappresentanza, il proprio sistema qualita',  le  modalita'
di controllo e il sistema tariffario riportati nell'apposito piano di
controllo per la denominazione «Mozzarella di Bufala Campana»,  cosi'
come  depositati  presso  il  Ministero  delle   politiche   agricole
alimentari  e  forestali,  senza  il  preventivo  assenso  di   detta
autorita'. 
  2.   L'organismo   autorizzato   «DQA»   comunica    e    sottopone
all'approvazione  ministeriale   ogni   variazione   concernente   il
personale ispettivo  indicato  nella  documentazione  presentata,  la
composizione  del  Comitato  di  certificazione  o  della   struttura
equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonche' l'esercizio di
attivita' che potrebbero risultare oggettivamente  incompatibili  con
il mantenimento del provvedimento autorizzatorio. 
  3. Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente  articolo
puo' comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.