Art. 4 
 
  1. L'autorizzazione di cui all'art.  1  ha  validita'  tre  anni  a
decorre dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 
  2. Nel periodo di vigenza  dell'autorizzazione  «DQA»  e'  iscritto
nell'elenco degli organismi privati di controllo di cui all'art.  14,
comma 7 della  legge  21  dicembre  1999,  n.  526  a  meno  che  non
intervengano motivi ostativi alla sua iscrizione nel predetto elenco. 
  3. Alla scadenza del terzo  anno  di  autorizzazione,  il  soggetto
legittimato ai sensi dell'art. 14, comma 8 della  legge  21  dicembre
1999, n. 526, dovra' comunicare all'Autorita'  nazionale  competente,
l'intenzione di confermare «DQA» o  proporre  un  nuovo  soggetto  da
scegliersi tra quelli iscritti nell'elenco di cui all'art. 14,  comma
7, della legge  21  dicembre  1999,  n.  526,  ovvero  di  rinunciare
esplicitamente alla facolta' di designazione ai sensi  dell'art.  14,
comma 9, della citata legge. 
  4. Nell'ambito del periodo di validita' della autorizzazione, «DQA»
e' tenuto ad adempiere a  tutte  le  disposizioni  complementari  che
l'autorita' nazionale competente, ove lo ritenga  necessario,  decida
di impartire.