Art. 5 
 
  1. L'organismo  autorizzato  «DQA»  comunica  con  immediatezza,  e
comunque con termine non superiore a  trenta  giorni  lavorativi,  le
attestazioni  di   conformita'   all'utilizzo   della   denominazione
«Mozzarella di Bufala Campana» anche mediante immissione nel  sistema
informatico del  Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali delle quantita' certificate e degli aventi diritto. 
  2. L'organismo autorizzato «DQA» immette  nel  sistema  informatico
del Ministero delle politiche agricole alimentari e  forestali  tutti
gli  elementi  conoscitivi  di  carattere   tecnico   e   documentale
dell'attivita' certificativa. 
  3. L'organismo autorizzato «DQA» trasmettera' i  dati  relativi  al
rilascio  delle  attestazioni  di  conformita'   all'utilizzo   della
denominazione  «Mozzarella  di  Bufala  Campana»  a   richiesta   del
Consorzio di tutela riconosciuto, ai sensi dell'art. 14  della  legge
526/99 e,  comunque,  in  assenza  di  tale  richiesta,  con  cadenza
annuale.