Art. 2 Validita' del diploma 1. Il diploma di Stato, rilasciato dallo Stato italiano in esito al superamento dell'esame specifico ESABAC nelle istituzioni scolastiche francesi, conformemente a quanto previsto dal citato Accordo italo-francese, ha pari valore a quello che si consegue nelle istituzioni scolastiche italiane a conclusione dei corsi di istruzione secondaria di secondo grado. Detto diploma consente di accedere agli studi superiori di tipo universitario e non universitario alle condizioni previste dalla legislazione italiana. 2. Il diploma di Baccalaureat, rilasciato dallo Stato francese in esito al superamento dell'esame specifico ESABAC nelle istituzioni scolastiche italiane - conformemente a quanto previsto dal citato Accordo italo-francese - ha pari valore a quello che si consegue nelle istituzioni scolastiche francesi. Il diploma consente l'accesso agli istituti di insegnamento superiore francesi di tipo universitario e non, alle condizioni previste dalla legislazione francese. 3. Le scuole italiane all'estero, statali e paritarie, possono attivare il percorso ESABAC. La relativa autorizzazione e' rilasciata dal Ministero degli affari esteri, previo parere favorevole della Parte francese e del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. In ogni caso, le prove scritte relative alla parte specifica dell'esame di Stato sono identiche a quelle somministrate nelle scuole del territorio metropolitano e devono svolgersi nello stesso giorno e con orari corrispondenti. 4. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, tramite la Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e per l'autonomia scolastica, su proposta dei direttori degli uffici scolastici regionali, autorizza l'attivazione dei percorsi ESABAC nelle scuole del territorio metropolitano.