Art. 2 
 
                        Validita' del diploma 
 
  1. Il diploma di Stato, rilasciato dallo Stato italiano in esito al
superamento dell'esame specifico ESABAC nelle istituzioni scolastiche
francesi,  conformemente  a  quanto  previsto  dal   citato   Accordo
italo-francese, ha  pari  valore  a  quello  che  si  consegue  nelle
istituzioni  scolastiche  italiane  a  conclusione   dei   corsi   di
istruzione secondaria di secondo grado.  Detto  diploma  consente  di
accedere  agli  studi  superiori  di   tipo   universitario   e   non
universitario alle condizioni previste dalla legislazione italiana. 
  2. Il diploma di Baccalaureat, rilasciato dallo Stato  francese  in
esito al superamento dell'esame specifico  ESABAC  nelle  istituzioni
scolastiche italiane - conformemente a  quanto  previsto  dal  citato
Accordo italo-francese - ha pari valore  a  quello  che  si  consegue
nelle istituzioni scolastiche francesi. Il diploma consente l'accesso
agli  istituti   di   insegnamento   superiore   francesi   di   tipo
universitario e non,  alle  condizioni  previste  dalla  legislazione
francese. 
  3. Le scuole italiane  all'estero,  statali  e  paritarie,  possono
attivare il percorso ESABAC. La relativa autorizzazione e' rilasciata
dal Ministero degli affari esteri,  previo  parere  favorevole  della
Parte francese e del Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca. In ogni caso, le prove  scritte  relative  alla  parte
specifica dell'esame di Stato sono identiche a  quelle  somministrate
nelle scuole del territorio metropolitano e  devono  svolgersi  nello
stesso giorno e con orari corrispondenti. 
  4. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca,
tramite la Direzione generale per gli ordinamenti  scolastici  e  per
l'autonomia  scolastica,  su  proposta  dei  direttori  degli  uffici
scolastici regionali, autorizza  l'attivazione  dei  percorsi  ESABAC
nelle scuole del territorio metropolitano.