Art. 4 
 
                        Ammissione agli esami 
 
  1. I candidati esterni non  possono  essere  ammessi  all'esame  di
Stato  per  la  parte  specifica   denominata   ESABAC,   attesa   la
peculiarita' del corso di studi in questione. 
  2. Gli alunni ammessi all'esame di  Stato,  che  hanno  seguito  un
percorso di studio ESABAC, sono  tenuti  a  sostenere  le  specifiche
prove d'esame, essendo, per  la  peculiarita'  del  corso,  coinvolta
l'intera classe nel progetto sperimentale. 
  3. Sono ammessi, a domanda, direttamente agli esami  di  Stato  gli
alunni che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 6, comma 2,
del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122. 
  4.  E'  consentito  agli  alunni  inseriti  nei   percorsi   ESABAC
frequentare il terzo o il quarto anno in scuole straniere all'estero.
Al rientro in Italia tali studenti, ai  fini  della  riammissione  al
percorso ESABAC, devono comunque sostenere  con  esito  positivo  una
prova, scritta e orale, di lingua e letteratura francese e una  prova
orale di storia in francese.