Art. 4 Ammissione agli esami 1. I candidati esterni non possono essere ammessi all'esame di Stato per la parte specifica denominata ESABAC, attesa la peculiarita' del corso di studi in questione. 2. Gli alunni ammessi all'esame di Stato, che hanno seguito un percorso di studio ESABAC, sono tenuti a sostenere le specifiche prove d'esame, essendo, per la peculiarita' del corso, coinvolta l'intera classe nel progetto sperimentale. 3. Sono ammessi, a domanda, direttamente agli esami di Stato gli alunni che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122. 4. E' consentito agli alunni inseriti nei percorsi ESABAC frequentare il terzo o il quarto anno in scuole straniere all'estero. Al rientro in Italia tali studenti, ai fini della riammissione al percorso ESABAC, devono comunque sostenere con esito positivo una prova, scritta e orale, di lingua e letteratura francese e una prova orale di storia in francese.